Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Regime di vantaggio

PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’
“NUOVI MINIMI”

 

Dal 1° gennaio 2012 i giovani imprenditori, i disoccupati e i  lavoratori in mobilità che iniziano  una nuova attività possono adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al  5%. Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007 (articolo 27 del dl n. 98/2011 – pdf).

REQUISITI

Possono accedere al regime di vantaggio le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che l’hanno già avviata successivamente al 31 dicembre 2007 in possesso dei seguenti requisiti:

– nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro. Questo limite non va superato anche se si prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista
  • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione
  • non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

 

– nel triennio precedente:

  • non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria
  • non hanno esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • non proseguono un’ attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (praticantato professionale). Attenzione: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

 

Sono, invece, esclusi dal regime di vantaggio:

  • coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
  • i non residenti
  • chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
  • chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale

 

DURATA

Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d’imposta di inizio dell’attività.  I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno. Il nuovo regime è aperto anche a chi ha già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal 2000. In questi casi, i benefici proseguiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni.

Attenzione: coloro che decidono di uscire dal regime di vantaggio, per volontà o per il venire meno dei requisiti, non possono più rientrarvi.

AGEVOLAZIONI

Chi aderisce al nuovo regime fiscale, oltre al vantaggio dell’ imposta sostitutiva del 5% dell’ Irpef e relative addizionali regionali e comunali, ha diritto alle seguenti agevolazioni:

  • non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (è sufficiente, in questo caso, rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che quel reddito è assoggettato a imposta sostitutiva)
  • esonero dall’obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro”)
  • esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”)
  • esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi se si svolgono determinate attività quali, per esempio, vendita di tabacchi e di giornali. L’elenco dell’attività per le quali non è obbligatoria la certificazione è contenuto nell’ articolo 2 del Dpr n. 696/1996 – pdf.
  • esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
  • esonero dalla tenuta del registro  dei beni ammortizzabili
  • esonero dagli adempimenti Iva (liquidazioni, versamenti periodici e dell’acconto annuale). Non viene addebitata l’Iva a titolo di rivalsa e non si ha diritto alla detrazione Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni
  • esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta
  • esonero dall’applicazione degli studi di settore.

 

ADEMPIMENTI

Restano obbligatori i seguenti adempimenti:

  • numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali
  • certificazione dei corrispettivi
  • conservazione dei documenti emessi e ricevuti
  • integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge
  • presentazione dell’ elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari

 

 

OPZIONE PER L’USCITA DAL REGIME

I contribuenti che hanno aderito al nuovo regime di vantaggio possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari (regime ordinario) oppure per la c.d. “contabilità semplificata” se in possesso dei requisiti necessari.

L’opzione che durerà  almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

 Articolo 14 del Dpr 600/73 – pdf – Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa’ e degli enti equiparati

 Articolo 18 del Dpr 600/73 – Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori

 Articolo 19 del Dpr 600/73 – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

 Articolo 3, comma 2 del Dpr 695/1996 – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

 Articolo 27 del Decreto legge n. 98/2011 – convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

 

I VIDEO 

 

I contribuenti Minimi – Video parte 1 di 3

I contribuenti Minimi – Video parte 2 di 3

I contribuenti Minimi – Video parte 3 di 3

11 Commenti
  1. silvia lanza 13-11-2009a 16:26

    Salve, ho intenzione di aprire un’attività a breve, vorrei sapere se mi conviene l’adozione di questo regime del quale ho sentito parlare da alcuni colleghi o se è consigliabile il regime delle nuove iniziative produttivo di cui ho letto sempre in questo blog.

    • Dott. Bubani 18-11-2009a 11:29

      Gent.ma Silvia Lanza, la valutazione di convenienza fra i due regimi dipende da molti fattori, quali clienti potenziali, volumi di vendite, impiego di beni strumentali, ecc..

      Se desidera può contattare lo studio via telefono o via skype ( studio.bubani ) per illustrarmi il suo progetto imprenditoriale, in maniera da eseguire assieme una prima valutazione.

      Inoltre lo studio può predisporre una simulazione dinamica su excel, verificando le ipotesi di convenienza con diversi volumi di fatturato o diverse ipotesi di evoluzione aziendale.

  2. Andrea Magario 20-09-2011a 10:04

    Buongiorno, sono un ingegnere libero-professionista con studio in Roma. Volevo sapere:
    a) i costi per gli acquisti di materiale inerente alla professione (p.es carta, libri tecnici, dispositivi di protezione individuale per il cantiere) e altre spese documentabili (copisteria, quote albo professionale, rate assicurazione RC professionale) sono deducibili per intero o esiste una quota di deducibilità?
    b) i costi di acquisto di beni strumentali non ad uso promisco ma univoco, quali stampanti e PC, sono deducibili per l’intero ammontare nel periodo d’imposta di riferimento nel quale si è sostenuto il costo?
    c) se io ho acquistato un auto usata a dicembre 2010, per un costo totale di 7300 euro di cui 3500 pagati subito e il resto a rate a partire da gennaio 2011, il costo deducibile nel 2010 è il 50% di 3500?
    Grazie per le eventuali risposte

    • Dott. Bubani 20-09-2011a 10:08

      @ Andrea Magario
      a) tutto quello che è utilizzato per la professione è deducibile integralmente salvo i beni ad uso promiscuo
      b) i costi dei beni strumentali sono deducibili interamente nell’anno del pagamento
      c) secondo me si

  3. jurgen 13-10-2011a 20:20

    Salve Dott. Bubani, l’autovettura uso promiscuo venduta viene calcolata al 50% ??? Es. Se vendo l’auto 10.000 la somma che vedo addizionare alle mie entrate sara’ 5.000?? Grazie

    • Dott. Bubani 21-10-2011a 09:07

      Gent.mo Jurgen,

      il suo ragionamento a mio avviso è corretto.

  4. PAOLO 21-10-2011a 12:58

    salve dott. Bubani, sono un contribuente minimo che nell’anno 2009 ho acquistato un autovettura per 10.000 euro. Ora dovrei rivenderla ad un privato. sono obbligato ad emettere fattura.

  5. lidia 20-12-2012a 13:42

    sono un contribuente minimo dal 2012 desidero conoscere se ci sono esclisoni o convenienza per l’acquisto di auto avendo un incasso annuale di 10.000 euro.
    possiedo un auto già da molto tempo quando non svolgevo attività
    grazie
    lidia

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