GUIDA AL REGIME FORFETTARIO 2016

GUIDA FISCALE
AL REGIME FORFETTARIO 2016

(Aggiornamento del 01/12/2015)

La Legge di Stabilità 2016 ha radicalmente cambiato le regole di tassazione per le piccolissime attività. Dal 2016 è eliminato il Regime dei Contribuenti Minimi (o regime di vantaggio) e viene aggiornato ed esteso il Regime Forfetario. Fino al 2015 era possibile scegliere fra i due regimi: dal 2016 la scelta è unicamente quello che chiameremo REGIME FORFETARIO 2016.

LA SCELTA
SCELTA FORFETARIO 2016 MINIMIChi è c.d. regime dei CONTRIBUENTI MINIMI al 31/12/2012 può scegliere se:

 Proseguire nei Minimi sino a scadenza della loro opzione (5 esercizi o 35 anni).

Transitare nel nuovo REGIME FOREFARIO 2016.

Per le valutazioni si convenienza si rimanda all’articolo dedicato.

Per quanto riguarda il Nuovo Regime Forfetario l’accesso è consentito a chiunque, anche a imprese e professionisti che nell’anno precedente (2015) erano in normale contabilità semplificata, purché rispettino i requisiti più avanti illustrati.

La permanenza nel nuovo regime è A TEMPO INDETERMINATO.

Il maggior cambiamento per chi entra nel nuovo regime è il differente calcolo del reddito: se prima era derivava da una differenza ricavi-costi, ora dipende solo dai Ricavi: il reddito viene calcolato applicando al fatturato una percentuale diversa per ciascun settore di attività.
Con il nuovo meccanismo non assumono più alcuna rilevanza i costi realmente sostenuti. E’ evidente che il nuovo calcolo avvantaggia significativamente le attività che hanno costi molto bassi.

Il nuovo regime:

E’ il regime naturale per chi inizia una attività marginale nel 2016 (oltre ai regimi più complessi di Contabilità Semplificata e Ordinaria).
E’ comunque consentita l’opzione per l’applicazione dei regimi fiscali “normali” (contabilità semplificata / ordinaria), con vincolo minimo triennale.
Sostituisce entrambi i regimi preesistenti, ovvero il REGIME DEI MINIMI (o regime di vantaggio) e il VECCHIO REGIME FORFETARIO (le regole 2015 non saranno più valide, salvo per chi continua nel vecchi regime dei minimi). 

 

REQUISITI

L’accesso al regime è consentito a imprese e professionisti che congiuntamente abbiano rispettato i requisiti sotto elencati nell’anno precedente. (Per il 2016 quindi si verifica quanto accaduto nel 2015).

A) LIMITE DEL LAVORO DIPENDENTE:
Spese per lavoro dipendente, nell’anno precedente, inferiori a 5.000 Euro;

B) LIMITE DEI BENI STRUMENTALI
Costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente non superiore a 20.000 Euro (per il 2016 occorre verificare il valore al 31/12/2015 al lordo degli ammortamenti).

C) LIMITE DEI RICAVI
I compensi dell’anno precedente essere devono pari o inferiori ad una soglia massima, diversa per ciascun tipo di attività svolta (come da tabella).

 

SETTORI DI ATTIVITAREDDITO
LIMITE
% DI RED
DITIVITA'
Commercio (al dettaglio e all’ingrosso)50.00040%
Commercio di alimenti e bevande40.00040%
Commercio ambulante di alimenti e bevande30.00054%
Costruzioni e attività immobiliari
(In tale categoria sono inclusi anche gli agenti immobiliari)
25.00086%
Intermediari del commercio
(fra cui agenti e rappresentanti)
25.00062%
Servizi di alloggio e attività di ristorazione
(compresi bar e ristoranti)
50.00040%
Attività professionali, scientifiche,tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (quali ad esempio medici, odontoiatri, geometri, ingegneri, architetti, avvocati ecc.)
30.00078%
Altre attività economiche30.00067%
Industrie alimentari e delle bevande45.00040%

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito è determinato come percentuale dei ricavi, in base ad un “un coefficiente di redditività” che varia da attività ad attività (da un minimo del 40% per i commercianti fino ad un massimo 78% per i professionisti). Il coefficiente di redditività è riportato nella tabella soprastante.

 

LE IMPOSTE

Sul reddito è applicata un’unica imposta (che sostituisce Irap, Irpef e addizionali), nella misura:

15% ALIQUOTA ORDINARIA 
5% PER LE NUOVA ATTIVITÀ per primi 5 anni*

* Tale agevolazione si applica a condizione che il contribuente non abbia avuto la partita Iva o una società negli ultimi 3 anni e che l’attività non sia la continuazione di un’attività precedente, svolta anche come lavoratore subordinato.

I CONTRIBUTI INPS/IVS

Per i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l’Inps è prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti.

La precedente agevolazione che per il 2015 prevedeva la possibilità di non applicare il minimale contributivo (i contributi fissi trimestrali) non è stata riproposta per il 2016.

Attenzione: la riduzione contributiva si riflette tuttavia sull’accredito dei contributi.

 

VANTAGGI E SEMPLIFICAZIONI

I contribuenti che adottano il nuovo regime hanno numerosi vantaggi amministrativi:

Non sono soggetti a studi di settore e parametri
Non applicano l’Iva sulle vendite, non detraggono l’Iva sugli acquisti e non versano l’Iva (con alcune eccezioni)
Non sono obbligati a tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), tuttavia sono tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, a certificazione i corrispettivi e a conservazione dei relativi documenti)
Non sono soggetti alle ritenute d’acconto
Non sono tenuti ad operare le ritenute d’acconto 

 

SVANTAGGI

Per i contribuenti che nella loro attività costi hanno elevati può accedere che i coefficienti di redditività da applicare per determinare il reddito siano troppo elevati rispetto al reale. In sostanza occorre determinare caso per caso la reale convivenza del nuovo regime.
Non registrando gli acquisti in contabilità può accadere che determinate operazioni sulle quali occorre versare l’Iva (esempio nei casi di reverse charge) possano passare inosservate ed essere dimenticate.

 

ESCLUSIONI

Il regime non può essere adottato in alcuni casi:

A) STIPENDIO > 30.000 EURO
Sono esclusi coloro nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.

B) SOCI DI SOCIETÀ
Sono esclusi coloro che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone (Snc, Sas) / associazioni professionali / srl trasparenti.

C) REGIMI SPECIALI IVA
Sono esclusi coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (es. venditori porta a porta).

D) NON RESIDENTI
Non possono adottare il regime i non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

E) VENDITORI DI IMMOBILI
Sono esclusi coloro che in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

 

ATTENZIONE

Con le modifiche 2016
NON è richiesto che il reddito di lavoro autonomo sia prevalente
su quello dipendente/assimilato.

Le vecchie regole “Forfetario 2015” richiedevano che la prevalenza del lavoro autonomo su quello dipendente. Le nuove regole 21016 prevedono l’esclusione per i soggetti con reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 Euro.

In sostanza, per accedere nel 2016 occorre verificare che nel 2015 non si sia percepito oltre 30.000 di lavoro dipendente.

Se rapporto di lavoro è cessato nel 2015 il superamento dei 30.000 non va verificato : un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2015, se nel 2016 intende adottare il regime forfetario può aver percepito reddito da lavoro > 30.000€.  

Al contrario se il rapporto di lavoro è cessato nel 2016, dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che occorra verificare se il reddito dipendente è superiore ai 30.000. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate .

 


ESEMPI

ESEMPI

ESEMPIO 1
Un giovane odontoiatra ha iniziato l’attività nel 2015 ed emesso fatture di vendita per Euro 25.000 ed sostenuto costi per Euro 3.000. Il coefficiente di redditività della sua categoria è del 78%. Il suo reddito e le sue imposte sono così determinate:
25.000 x 78% = 19.500 (reddito prodotto)
19.500 x    5% = 975 (imposta sostitutiva dovuta)

ESEMPIO 2
Un commerciante che ha aperto nel 2001 e che nel 2015 aveva i requisiti per accedere al Regime Forfetario ha emesso fatture di vendita per Euro 35.000 e sostenuto costi per Euro 13.000.  Il coefficiente di redditività della sua categoria è del 40%. Il suo reddito e le sue imposte sono così determinate:
35.000 x 40% = 14.000 (reddito prodotto)
14.000 x  15% = 2.100 (imposta sostitutiva dovuta)

ESEMPIO 3
Un commerciante che ha aperto nel 2001 e che nel 2015 aveva i requisiti per accedere al Regime Forfetario ha emesso fatture di vendita per Euro 35.000 e sostenuto costi per Euro 27.000.  Il coefficiente di redditività della sua categoria è del 40%. Il suo reddito e le sue imposte sono così determinate:
35.000 x 40% = 14.000 (reddito prodotto)
14.000 x  15% = 2.100 (imposta sostitutiva dovuta)

Si evidenzia che in quest’ultimo caso l’utile dell’azienda è solo 8.000 (35.000-27.000 ) ma la tassazione avviene su 14.000

* Per semplicità di esposizione non si esplicitano i contributi previdenziali. Per un calcolo più approfondito si veda l’Confronto Minimi Forfetario.

 

 

16 Commenti
  1. Antonio 13-01-2016a 10:47

    Buongiorno, vorrei chiederle un parere.

    Sono un agronomo e sto per aprire partita Iva per svolgere la libera professione.

    Contestualmente dal I° gennaio ho cessato l’attività di dipendente pubblico a tempo pieno e ho stipulato un contratto part-time con il mio Ente. I miei redditi da lavoro dipendente sono stati pari a 38.000 € nel 2015 e saranno 19.000 nel 2016.

    Rientro nelle previsioni di legge per accedere al regime forfettario?

    grazie se vorrà brevemnte rispondermi.

    • admin 19-01-2016a 11:19

      A mio avviso verificando tramite il “metodo storico” Lei non avrebbe i requisiti per fruire del regime agevolato.

  2. Marco 1-02-2016a 11:01

    Buongiorno,
    negli esempi riportati mancano i contributi INPS che vanno in riduzione del reddito imponibile netto.

    • admin 1-02-2016a 11:26

      La semplificazione è stata indicata con la nota (*) e per approfondimento si rimanda al prospetto di calcolo allegato pdf.

  3. Roberto 8-06-2016a 16:49

    Buongiorno,
    ho aperto una partita iva nel 2015 e aderisco al regime del 15%.
    Per la mia attività ho acquistato un pc del valore di oltre 1000 euro.
    Vorrei sapere se quest’anno posso portare in deduzione
    tale costo e in che modo fare.

    • admin 21-07-2016a 15:54

      no, la deduzione è forfetaria.

  4. Lucia 6-07-2016a 17:52

    Buon pomeriggio,
    il 1 gennaio 2016 ho aperto p. iva con codice ateco 01.11.40 per avvio di una azienda agricola. Adesso vorrei aggingere il codice ateco associato all’attività professionale da agronomo. Per quest’ultima attività potrei godere del regime forfettario?
    Grazie anticipatamente.

  5. Giuseppe ( pino) Colella 16-09-2016a 12:05

    Buongiorno a tutti. Vorrei se possibile un chiarimento sui contributi previdenziali 2016 per nuove partite IVA riguardanti gli agenti immobiliari. E’ possibile aderire al regime forfettario e pagare i contributi inps in rapporto al redito prodotto sino ad un massimale di 25000 euro? Oppure vi è un versamento minimo da adempiere che non tiene conto del redito? Ancora non mi è chiara questa situazione. Sembra tutto un po equivoco. Grazie

    • admin 16-09-2016a 16:06

      Ai fini INPS vigono le regole usuali, con la riduzione del 35% dei versamenti, su specifica richiesta (non in automatico).
      In sintesi.. estrema fino ad un fatturato di Euro 17,5mila, i contributi sono fissi e pari a circa 2.350 euro. Sopra tale fatturato si paga l’aliquota inps ridotta del 35%.
      * Per una consulenza più approfondita la invito a recarsi in studio.

  6. torquato 3-10-2016a 11:16

    Buon giorno
    Ho un autolavaggio ormai completamente ammortizzato.
    Sono entrato nel regime forfettario a inizio 2016 avendone la caratteristiche.
    A dicembre di quest’anno chiudo l’attività e cedo l’autolavaggio ad un valore diciamo di 10000 euro.
    Come mi devo comportare ?
    Fattura con o senza iva ?
    Dichiarazioni fiscali particolari ?
    Grazie
    L’incasso rientra nei ricavi oppure no?

    • admin 3-10-2016a 12:42

      La questione è molto complessa, nel suo quesito sono insite molteplici variabili. Con cedo l’autolavaggio cosa intende? cedo l’azienda o cede l’impianto? In liena generale entrambe le cessioni a mio avviso non applicano iva, se cede l’azienda è esclusa iva, se cede l’impianto di lavaggio applica il regime.. Poiché vi sono tante complesse valutazioni da fare la invito a contattare il suo Commercialista.

  7. Luca 7-10-2016a 16:09

    Non riesco a capire una cosa: se icosti inerenti all’attività non sono in alcun modo deducibili in quanto l’imposta si calcola sul complesso dei ricavi moltiplicato per il coefficente di redditività, per quale motivo l’art.54 lettera c Legge 23/12/2014 n.190 parla del costo complessivo per beni strumentali il quale non deve superare 20.000 euro?

    Faccio un esempio: io sono un professionista e acquisto un auto del valore di 10.000 euro. Siccome l’acquisto è considerato per uso promiscuo, concorrerà nella misura del 50% e quindi 5.000 euro (in base all’art.54 lettera c comma 3 Legge 23/12/2014 n.190). Io non riesco a capire se questa spesa posso scaricarla (ovviamente ammortizzandola) o meno.

    Inoltre i contributi previdenziali possono essere scaricati?

    Faccio un esempio:

    Sono un professionista
    – Ricavi complessivi annui: 20.000 euro
    – Costi inerenti attività: 3.000 euro
    – Costi per l’acquisto di beni strumtali (quote di ammortamento sul 50% di tali costi): 2.000
    – Contributi previdenziali: 6.000 euro

    Su quale ammontare cacolo l’imposta sostitutiva al 15% (o 5%)?
    a) (20.000×78%) x 15% = 2340 euro
    b) [(20.000-3.000-2.000-6.000)x78%] x 15% = 1053 euro

    • admin 7-10-2016a 16:23

      Il limite dei beni strumentali è una CONDIZIONE DI ACCESSO fissata per legge. La finalità è quella di escludere dal regime le attività con investimenti non esigui. Non incide sulla tassazione. Lei è tassato per 2340 euro. I suoi costi sono forfettizzati nella misura del 22% dei suoi ricavi. Pertanto il suo reddito imponibile è 78% dei ricavi.
      Contributi calcolati su:
      (20.000×78%) x 27,72% = 4324,32.
      Imposte Dovute:
      (20.000*78%)-4324,32=11.275,68 x 15% = 1.691,35

  8. Giovanni 14-11-2016a 13:21

    Buon giorno, sono un geometra iscritto al collegio provinciale di riferimento ma non esercito tale professione, in quanto sono socio al 10% di un’impresa edile con forma societaria s.n.c, però vorrei iniziare anche la libera professione da geometra, posso accedere al regime forfettario e fare a meno dell’iscrizione alla cassa geometri in quanto già iscritto all’ imps per l’impresa edile?
    Grazie anticipatamente

    • admin 14-11-2016a 17:07

      In quanto socio di snc non può accedere al regime fiscale forfettario (causa di esclusione esplicita). Qualora intenda aprire in regime “normale” ritengo possa iscriversi alla cassa geometri e cessare la contribuzione inps (e non viceversa). Occorre però verificare analiticamente con la cassa geometri.
      Qualora fosse interessato a tale servizio lo studio sarà lieto di assisterla su esplicito mandato.

  9. Adriano 17-07-2017a 17:26

    Buonasera , vorrei delle informazioni sulla mia situazione .
    Dal 2016 sono un incaricato Amway , che rientra nelle vendite a domicilio , ma il reddito generato dalle cose che compro viene gestito in gestione separata . Da Maggio 2017 ho aperto una attività di Toelettatura e la mia commercialista mi ha iscritto al regime forfettario . Come devo comportarmi ?

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