Cellulari : deducibilità dei costi di telefonia mobile per le imprese

TELEFONI CELLULARI

Trattamento fiscale in capo a società, dipendenti e collaboratori dei costi per telefonia mobile

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Il trattamento fiscale delle spese legate alla telefonia mobile è differente a seconda dell’uso che viene fatto degli apparecchi, in particolare possiamo distinguere due casi:

uso promisquo: sia per fini aziendali che per fini privati (personali) ;
 uso per soli fini aziendali; 
 

In caso di uso promiscuo del telefono, ovvero di impiego sia per fini aziendali che per fini privati, la disponibilità del cellulare per il dipendente/amministratore rappresenta un “beneficio accessorio”, ulteriore rispetto al proprio stipendio o compenso. Tale beneficio, detto “fringe benefit” è considerata una retribuzione aggiuntiva oltre a quella monetaria, e fiscalmente viene tassata (in capo al dipendente) come se si trattasse di una retribuzione in denaro.

Il valore del Fringe Benefit è pari al valore normale dei servizi fruiti: cioè al costo delle telefonate personali risultante dalla bolletta telefonica .
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DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER L’IMPRESA


Nel caso il dipendente/amministratore utilizzi il telefono per soli fini aziendali i costi di telefonia sono deducibili per l’azienda solo per l’80% del loro valore.

Nel caso il dipendente/amministratore utilizzi il telefono promiscuamente, i costi di telefonia sono deducibili per l’azienda per intero “nel limite del valore del fringe benefit addebitato al dipendente”, l’eccedenza per l’80%.

TRATTAMENTO IVA


L’Imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata sull’acquisto di telefoni cellulari, sui servizi di telefonia, per il traffico telefonico, per il noleggio o la locazione del cellulare, è teoricamente interamente detraibile. Tuttavia secondo l’Agenzia delle Entrate, vi è una presunzione di promiscuità nell’utilizzo dei telefoni cellulari per la quale l’iva è considerata detraibile solo parzialmente nella misura del 50%. L’azienda può applicare anche una percentuale di detrazione superiore al 50% se ritiene di poter dimostrare che tale maggiore percentuale corrisponde al solo uso aziendale.

In tal caso però è probabile che l’Amministrazione Finanziaria effettui controlli specifici sull’azienda: la maggior detrazione deve essere necessariamente comunicata all’Agenzia delle Entrata in sede di dichiarazione iva.

In caso di assegnazione del telefono a dipendenti o Amministratori con addebito del relativo costo La detrazione dell’iva rimane prevista nella misura del 50%.

SCHEMA RIASSUNTIVO

PER IL DIPENDENTE AMMINISTRATORE

PER LA SOCIETA’
(costi di acquisto, utilizzo)

TELEFONI CELLULARI AZIENDALI

In capo al dipendente o amministratore non si genera alcun reddito in quanto il telefono è usato esclusivamente in azienda

-IVA: detraibile al 50%*
-COSTI:  deducibili all’80%

TELEFONI CELLULARI AZIENDALI
CON ADDEBITO DI FRINGE BENEFIT

In capo al dipendente o amministratore sarà tassato il valore del benefit o nessun valore nel caso in cui l’utilizzo gli venga fatturato

-IVA detraibile al 50%*
-COSTI deducibili al 100% fino al valore del fringe benefit. L’eccedenza è deducibile all’80%.

*  si veda l’approfondimento sul trattamento iva


FRINGE BENEFIT: TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE


Il valore del Fringe Benefit è pari al valore normale dei servizi fruiti: che, nel caso specifico, è dato dal costo delle telefonate personali risultante dalla bolletta telefonica (individuata anche tramite una distinta bolletta telefonica).

Il “Fringe benefit” percepito dal dipendente pertanto può essere alternativamente:

 inserito nel cedolino paga; 

 fatturato al dipendente o amministratore: in tale ultimo caso l’addebito del corrispettivo è considerata una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA; 

Si evidenzia che, se all’amministratore/dipendente è addebitato un importo inferiore al valore normale, la differenza fra il valore normale dei servizi e l’importo addebitato al dipendente o all’amministratore è tassato in capo al dipendente.

L’addebito al dipendente o all’amministratore di un importo “forfetario” per l’uso privato del telefonino crea il problema di individuazione del valore normale del compenso in natura per la quantificazione del benefit.
Si consiglia pertanto, per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di determinare tale valore dalla bolletta telefonica distinguendo analiticamente le telefonate effettuate per l’azienda da quelle personali.

Si evidenzia che se l’azienda addebita l’intero costo delle telefonate private non viene a configurarsi alcun fringe benefit.

Cesena, 2 Aprile 2013

 

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