INPS 600 EURO AGLI AUTONOMI – COME FARE LA DOMANDA

INPS 600 EURO AGLI AUTONOMI SENZA CLICK DAY

Il D.L. 18 del 17/03/2020 agli art. 27 e seguenti prevede che è riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori.

Dopo una prima fase di incertezza, INPS ha comunicato che tale misura non sarà soggetta a CLICK DAY: ciascun avente diritto potrà richiedere il beneficio accedendo al sito con il proprio PIN INPS.

INPS informa che le modalità di richiesta sono in corso di definizione.

Comunicato Stampa dell’inps

I soggetti aventi diritto sono:

  • i liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • i co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
  • i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (FRA CUI ARTIGIANI E COMMERCIANTI ), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • AD OGGI NON E’ CHIARO SE GLI AGENTI DI COMMERCIO possano godere del beneficio essendo anche iscritti all’ENASARCO;
  • i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
  • gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

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