Il Regime dei Contribuenti Minimi

Il Regime dei Contribuenti Minimi

NOTA : REGIME SOSTITUITO DAL “REGIME DI VANTAGGIO”
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Il regime dei “contribuenti minimi” è un regime fiscale agevolato, rivolto a professionisti e imprese, di piccolissima dimensione, che permette forti semplificazioni nella determinazione delle imposte (imposta forfetaria del 20%) e negli adempimenti fiscali da assolvere. Possono usufruire del regime sia coloro che già svolgono un’attività, sia coloro che si accingono ad iniziarne una nuova [1].

Il regime risulta particolarmente conveniente per coloro che forniscono servizi ed hanno pochi costi annui (i vantaggi aumentano all’avvicinarsi alla soglia limite dei ricavi 30.000 euro). E’ inoltre particolarmente indicato per chi opera prevalentemente con clienti i privati e/o per chi ha altri redditi che può evitare il cumulo ( es. lavoratore dipendente che decide di aprire partita iva). L’utilità del regime è comunque da valutare caso per caso.

Per accedere al regime occorre possedere determinati requisiti.

REQUISITI DI AMMISSIONE

In particolare occorre soddisfare contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

Guida Fiscale sul Regime dei Contribuenti Minimi

Guida Fiscale sul Regime dei Contribuenti Minimi

  1. ricavi o compensi dell’anno solare precedente devono essere inferiori a Euro 30.000 (o quelli previsti per il primo anno per le nuove attività) determinati con il criterio previsto dal TUIR[2];
  2. non aver eseguito esportazioni o operazioni assimilate nell’anno precedente;
  3. non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori [3] nell’anno precedente;
  4. non aver erogato quote di utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro nell’anno precedente.
  5. non aver acquistato nei 3 anni precedenti, anche mediante contratti di appalto e di locazione, leasing, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro[4].Per coloro che iniziano l’attività la verifica non deve essere condotta con riferimento agli anni precedenti. Essi possono applicare il regime agevolato immediatamente se prevedono di rispettare le predette condizioni. Si noti che in tal caso il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno.
  6. l’attività svolta non deve essere fra quelle soggette a regimi speciali[5] [6].
  7. il contribuente non deve possedere partecipazioni in società di persone, in s.r.l. in trasparenza e/o non deve partecipare ad altre associazioni professionali.

EFFETTI DEL REGIME

Il regime dei contribuenti minimi permette di godere di semplificazioni nella determinazione delle imposte e negli adempimenti fiscali da assolvere.

Effetti sulle imposte:

I principali effetti positivi sulle imposte sono i seguenti:

  1. I contribuenti minimi non applicano l’iva ai propri clienti, e in sede di emissione della fattura o lo scontrino emessi non devono recare l’addebito dell’imposta.
  2. Il contribuente minimo non è soggetto ad Irap [7].
  3. Il contribuente minimio è soggetto ad un’imposta sostitutiva del 20%, che è applicata forfetariamente, e sostituisce l’IRPEF ordinaria, le ADDIZIONALI REGIONALI e COMUNALI.
  4. I redditi dell’attività in regime dei minimi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo, cioè non si cumulano con quelli di altro genere (es. lavoro dipendente).
  5. Il reddito d’impresa dei contribuenti minimi è determinato con il criterio di cassa [8] ed è costituito dalla differenza tra:a) l’ammontare dei ricavi (compresi i corrispettivi della cessione di beni strumentali) incassati nel periodo d’imposta;b) l’ammontare delle spese (compresi i costi d’acquisto di beni strumentali) sostenute nel periodo d’imposta nell’esercizio dell’impresa.
  6. Non si applicano le disposizioni ordinarie che limitano o rinviano la deduzione di spese, costi ed oneri, compresi quelli relativi ad omaggi, vitto e alloggio, che possono essere dedotti interamente, purché ne sia dimostrabile la stretta inerenza sulla base di criteri oggettivi.
  7. Gli acquisti di beni strumentali sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento del costo di acquisto, e non in più esercizi mediante ammortamento.
  8. Dal reddito dell’attività sono comunque deducibili i contributi previdenziali pagati nell’anno.

Vi sono inoltre effetti negativi sulle imposte sono i seguenti:

  1. I contribuenti minimi non possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.
  2. Le fatture rilasciate dai contribuenti minimi, se di importo superiore a 77,47 euro, devono essere assoggettate all’imposta di bollo.
  3. In caso di passaggio al regime dei contribuenti minimi da altri regimi l’ammortamento dei beni strumentali acquisiti precedemente si “interrompe” e il costo fiscale latente verrà recuperato in sede di cessione del bene con una minusvalenza.

Si precisa che i contribuenti minimi:

  • Restano soggetti all’applicazione delle ritenute previste (ad esempio quella del 20% sui professionisti o quella del 4% dovuta dal condominio sui corrispettivi) che si considerano effettuate a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva [9] [10].
  • Sono comunque tenuti alla contribuzione previdenziale (es. Inps).
  • Non possono mai optare per il per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000 (c.d. nuove iniziative produttive).

Si veda l’approfondimento sulle regole di determinazione del reddito.

Effetti di Semplificazione sugli adempimenti contabili e fiscali:

Il contribuente minimo è esonerato da gran parte degli adempimienti fiscali, in particolare non deve:

a)  liquidare e versare l’IVA, e non deve rispettrare gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione elenchi clienti e fornitori, ecc.);

b)  tenere le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi;

c) comincare i dati dei parametri e degli studi di settore in quanto non vi è soggetto.

Il contribuente minimo deve invece:

1) numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;

2) certificare i corrispettivi (cioè emettere fattura o scontrino);

3) integrare le fatture degli (eventuali) acquisti intracomunitari o degli eventuali acquisti cui si applica l’inversione contabile, c.d. reverse charge;

4) versare l’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;

5) presentare agli uffici doganali degli elenchi Intrastat.

Considerati i molteplici effetti dell’adozione del Regime dei Minimi, occorre valutare con molta attenzione se fruire o meno di tale opzione fiscale. Data la complessità della valutazione si ritiene opportuno farsi assistere da un consulente esperto.

Lo Studio Bubani è a disposizione per assistere e guidare il cliente in queste complessa serie di operazioni , offrendo eventualmente simulazioni  preventive su fogli di calcolo. Il servizio è offerto anche in via remota (via telefono, skype, videoconferenza) con scambio di documenti via mail o fax.

Cesena, 9 novembre 2009

Dott. Marcello Bubani

NOTE

– In tale caso occorre valutare la convenienza del regime dei minimi confrontandolo con quello delle nuove iniziative produttive;

– Sono previsti principi differenti per professionisti e imprese: PRINCIPIO DI CASSA (professionisti): il reddito è determinato in base alla differenza fra compensi incassati e le spese effettivamente sostenute nell’esercizio della professione. PRINCIPIO DI COMPETENZA (imprese) : il reddito è determinato in base alla differenza fra costi e ricavi di competenza, intendendo che i costi seguono i ricavi e non viceversa. Stabilito l’esercizio di competenza dei ricavi i costi sono deducibili nello stesso esercizio, anche se sostenuti in esercizio precedenti (R.M. 2.6.1998 n. 52/E, R.M. 5.3.1998 n.14/E, e R.M. 20.10.1981).

 

– non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, (co.co.co, co.co.pro, borsisti, tirocinanti..), ad eccezione delle spese per prestazioni di natura occasionale.

– Per il calcolo occorre tenere in considerazione che: – i beni strumentali utilizzati in maniera promiscua (auto, celluari,ecc..) rilevano al 50%; – per locazioni e leasing vanno considerati i canoni maturati nei tre anni precedenti; – non rilevano i beni posseduti in comodato d’uso gratuito.

 

– Agricoltura e attività connesse e pesca, Vendita sali e tabacchi, Commercio dei fiammiferi, Editoria, Gestione di servizi di telefonia pubblica, Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, Agenzie di viaggi e turismo , Agriturismo, Vendite a domicilio, Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.

– Si noti che l’esercizio di una delle predette attività soggette ad un regime speciale ai fini dell’Iva comporta che il contribuente non può avvalersi del regime dei minimi neppure per le ulteriori attività di impresa o di lavoro autonomo eventualmente esercitate, ad eccezione dell’imprenditore agricolo.

– si noti che anche i professionisti senza organizzazione non sono soggetti ad Irap, pertanto il beneficio riguarda prevalentemente le imprese.

– anche per le imprese, le quali abbandonano il criterio di competenza

– Si evidenzia che i professionisti che non operano coi privati si troveranno di conseguenza stabilmente a credito di imposta, per effetto delle ritenute.

– I contribuenti minimi possono chiedere il rimborso delle ritenute operate in eccedenza rispetto alle somme dovute come imposta sostitutiva mediante indicazione nel quadro RX del modello UNICO (circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008 n. 7, § 6.14, quesito a)

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 24-12-2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008), articolo 1, commi da 96 a 117, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007
  • Decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze 2-1-2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2008, n. 9
  • DPR n. 633 del 26 ottobre 1972
  • DPR n. 600 del 29 settembre 1973
  • DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR)
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E

APPROFONDIMENTO

Regole di determinazione del reddito*

* Tratto da guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate

Per i contribuenti che rientrano nel regime agevolato, il reddito di impresa o di lavoro autonomo, su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20%, è determinato applicando regole specifiche.

Sulla base del principio di cassa, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, ancorché la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta.

In linea generale, occorre tener conto di tutti i componenti positivi e negativi che assumono rilevanza nella determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo; pertanto concorrono alla formazione del reddito:

– le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’esercizio dell’impresa e dell’arte o professione;

– le sopravvenienze attive e quelle passive.

Per alcuni componenti di reddito, tra cui le rimanenze e i beni strumentali e a uso promiscuo, sono previste alcune regole particolari illustrate più avanti.

Rimanenze:

 

Non assume alcuna rilevanza sotto il profilo fiscale l’eventuale valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso di applicazione del regime, in quanto il costo sostenuto per l’acquisto delle stesse deve essere comunque imputato al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento.

Per quanto riguarda, invece, le rimanenze finali dell’esercizio precedente all’ingresso nel regime dei minimi le stesse assumono rilevanza a decremento dei componenti positivi prodotti nel corso di applicazione del regime.

Più precisamente, è previsto che i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime agevolato.

In altri termini, dette rimanenze finali costituiscono un componente negativo, che concorre nella determinazione del reddito del primo periodo di imposta in cui ha effetto l’opzione, fino a concorrenza dei componenti positivi incassati. L’eventuale eccedenza diventa rilevante nei periodi di imposta successivi con le stesse regole.

Beni Sturmentali

 

1 – Proprio in applicazione del principio di cassa, anche il costo sostenuto per l’acquisto di benistrumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento e la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale, acquistato nel periodo di vigenza del regime, sarà pari all’intero corrispettivo di cessione.

Detta plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo.

In caso di cessione di beni strumentali, acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime, invece, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo.

2 – Tenendo conto della particolarità del regime dei minimi che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito, non trovano applicazione le norme del TUIR che prevedono una specifica limitazione nella deducibilità dei costi.

Beni ad Uso Promiscquo

 

Le spese relative a beni ad uso promiscuo e, quindi, parzialmente inerenti, rilevano nella misura del 50% dell’importo corrisposto, al lordo dell’IVA. Per i contribuenti minimi si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia.

Spese per omaggi, vitto e alloggio

 

Le spese per omaggi, vitto e alloggio possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato sempreché la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.

La deducibilità dei costi e delle spese sostenute ai fini della determinazione del reddito dei contribuenti minimi, infatti, è comunque subordinata alla circostanza che gli stessi siano inerenti all’attività esercitata.

Ad esempio, le spese di albergo e ristorante possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato, sempreché siano strettamente inerenti all’esercizio dell’attività.

Contributi Previdenziali

 

Sono deducibili dal reddito di impresa o arte e professione, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti dal titolare dell’impresa familiare per conto dei propri collaboratori, sempreché gli stessi risultino fiscalmente a carico del titolare.

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