Auto aziendali e normativa fiscale
Le autovetture aziendali hanno un diverso trattamento fiscale in base alla destinazione d’uso che viene attribuita alla vettura.
- AUTO “AZIENDALE”
- IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (b)
“ A TITOLO GRATUITO“
- IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (b)
“ A TITOLO ONEROSO“
- IN USO AGLI AMMINISTRATORI
(b) Auto concessa in uso per la maggior parte del periodo d’imposta.
Viene di seguito proposto un promemoria schematico in ordine alla gestione aziendale delle auto ai fini fiscali, distinguendo il caso di ACQUISTO da quello di NOLEGGIO (si riportano le informazioni su due distinte tabelle).
Quanto esposto tiene conto delle modifiche in vigore dal 1 gennaio 2013.
Costi di ammortamento, carburante manutenzione, e gestione autovetture
PER IL DIPENDENTE
PER LA SOCIETÀ
-COSTI: deducibili al 20% (dal 2013) NB: valore della vettura deducibile fino al limite di €18.076
AI DIPENDENTI
A TITOLO GRATUITO
-COSTI: deducibili al 70% (dal 2013)
N.B. non vi sono tetti fiscali da rispettare
AI DIPENDENTI
A TITOLO ONEROSO
ra alcun reddito se l’importo fatturato o addebitato in busta paga è almeno pari o superiore al valore del benefit (1). Diversa- mente il reddito è pari alla differenza.
-COSTI: deducibili nella misura del 100% fino al valore del benefit (1): l’eccedenza è deducibile al 70% (dal 2013)
NB: non vi sono tetti fiscali da rispettare
AGLI AMMINISTRATORI
A) è COLLABORATORE, l’assegnazione ad uso promiscuo rende applicabile, al pari del lavoratore dipendente, l’art. 51, co. 4, lett. a TUIR (cioè come sopra).
B) è PROFESSIONISTA (3), il reddito prodotto è di lavoro autonomo, e pertanto il FRINGE BENEFIT generato è qualificato come un compenso in natura dell’importo pari al valore normale d’uso del bene per scopi personali.
In entrambi i casi A e B in capo all’amministratore non si genera alcun reddito se l’importo fatturato è almeno pari o superiore al valore del benefit (1). Diversamente il red-dito prodotto è pari alla differenza, fra quanto fatturato e quanto così definito.
-COSTI: deducibili al 100% fino al valore del benefit calcolato. L’eccedenza è deducibile al 20%.
NB: valore della vettura deducibile fino al limite di €18.076
(1) FRINGE BENEFIT = costo km (da tabelle ACI) x 15.000 x30% meno eventuali importi trattenuti ai dipendenti
(2) Si fa presente in questo caso che l’acquisto dell’autovettura avrà iva detraibile al 100% se già in tale sede l’azienda ha deciso la sua assegnazione al dipendente.
(3) Caso meno frequente che si verifica quando l’incarico di amministratore rientra nelle mansioni previste dal proprio ordinamento professionale (es. per Commercialisti che svolgono la funzione di Amministratore, o di un Ingegnere amministratore di una Società di Ingegneria).
costi di noleggio, carburante manutenzione, e gestione autovetture a noleggio
PER IL DIPENDENTE
PER LA SOCIETÀ
CON “FRINGE BENEFIT” (1)
A) è COLLABORATORE l’assegnazione ad uso promiscuo rende applicabile, al pari del lavoratore dipendente, l’art. 51, co. 4, lett. a TUIR (cioè come sopra).
B) è un PROFESSIONISTA quanto il suo incarico di amministratore rientra nelle mansioni previste dal pro-prio ordinamento professiOnale, il reddito prodotto è di lavoro autonomo, e pertanto il FRINGE BENEFIT generato e qualificato come un compenso in natura, nella misura del valore normale d’uso del bene per scopi personali.
In capo all’amministratore non si genera alcun reddito se l’importo fatturato è almeno pari o superiore al valore del benefit(1). Diversamente il reddito prodotto è pari alla differenza, fra quanto fatturato e quanto così definito.
PRECISAZIONI
Il costo complessivo del Benefit va valutato anche in ragione della maggiore contribuzione Inps dovuta in relazione al benefit stesso: in tale ottica sarà anche opportuno quantificare gli altri oneri collegati, ossia il trattamento di fine rapporto (contrariamente a quanto spesso sostenuto, la base di calcolo non va rinvenuta nel forfait individuato ai fini delle imposte dirette e della contribuzione obbligatoria, pertanto sarà necessario disporre delle percorrenze del dipendente con separata annotazione della componente lavorativa da quella privata) e l’indennità di mancato preavviso (gli artt. 2120 e 2121, ai fini dell’erogazione della stessa ricomprendono qualsiasi forma di compenso a carattere continuativo).
L’utilizzo da parte del dipendente deve essere dimostrato attraverso idonea documentazione quale ad es. inserimento nel contratto di lavoro di una apposita clausola inerente l’uso dell’autovettura.
Tuttavia si ritengono valide anche altre procedure quali, ad esempio, la sottoscrizione da parte del datore di lavoro e del dipendente di un documento avente data certa.