Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

IL REGIME DI VANTAGGIO

Dal 1° gennaio 2012 i giovani imprenditori, i disoccupati e i  lavoratori in mobilità che iniziano  una nuova attività possono adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al  5%. Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007 (articolo 27 del dl n. 98/2011 – pdf).

Requisiti

Possono accedere al regime di vantaggio le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che l’hanno già avviata successivamente al 31 dicembre 2007 in possesso dei seguenti requisiti:

– nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro. Questo limite non va superato anche se si prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista
  • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione
  • non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

 

– nel triennio precedente:

  • non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria
  • non hanno esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • non proseguono un’ attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (praticantato professionale). Attenzione: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

 

Sono, invece, esclusi dal regime di vantaggio:

  • coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
  • i non residenti
  • chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
  • chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale

 

Durata

Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d’imposta di inizio dell’attività.  I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno. Il nuovo regime è aperto anche a chi ha già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal 2000. In questi casi, i benefici proseguiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni.

Attenzione: coloro che decidono di uscire dal regime di vantaggio, per volontà o per il venire meno dei requisiti, non possono più rientrarvi.

Agevolazioni

Chi aderisce al nuovo regime fiscale, oltre al vantaggio dell’ imposta sostitutiva del 5% dell’ Irpef e relative addizionali regionali e comunali, ha diritto alle seguenti agevolazioni:

  • non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (è sufficiente, in questo caso, rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che quel reddito è assoggettato a imposta sostitutiva)
  • esonero dall’obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro”)
  • esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”)
  • esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi se si svolgono determinate attività quali, per esempio, vendita di tabacchi e di giornali. L’elenco dell’attività per le quali non è obbligatoria la certificazione è contenuto nell’ articolo 2 del Dpr n. 696/1996 – pdf.
  • esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
  • esonero dalla tenuta del registro  dei beni ammortizzabili
  • esonero dagli adempimenti Iva (liquidazioni, versamenti periodici e dell’acconto annuale). Non viene addebitata l’Iva a titolo di rivalsa e non si ha diritto alla detrazione Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni
  • esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta
  • esonero dall’applicazione degli studi di settore.

 

Adempimenti

Restano obbligatori i seguenti adempimenti:

  • numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali
  • certificazione dei corrispettivi
  • conservazione dei documenti emessi e ricevuti
  • integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge
  • presentazione dell’ elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari

 

Opzione per l’uscita dal regime

I contribuenti che hanno aderito al nuovo regime di vantaggio possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari (regime ordinario) oppure per la c.d. “contabilità semplificata” se in possesso dei requisiti necessari.

L’opzione che durerà  almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

 

Riferimenti normativi

 Articolo 14 del Dpr 600/73 – pdf – Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa’ e degli enti equiparati

 Articolo 18 del Dpr 600/73 – Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori

 Articolo 19 del Dpr 600/73 – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

 Articolo 3, comma 2 del Dpr 695/1996 – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

 Articolo 27 del Decreto legge n. 98/2011 – convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

 

I Video
 

 

I contribuenti Minimi – Video parte 1 di 3

I contribuenti Minimi – Video parte 2 di 3

I contribuenti Minimi – Video parte 3 di 3

Un Commento
  1. Pingback: Il Regime dei Contribuenti Minimi | Studio Marcello Bubani

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