Contribuenti Minimi : soppressione o rivoluzione del regime?

In data odierna il Presidente della Repubblica ha sottoscritto il Decreto Legge emanato dal governo contenente la MANOVRA FINANZIARIA ( d’estate ), denominata “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria“.

Il provvedimento, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Fra le tante misure contenute nel decreto vi è una profonda rivisitazione del Regime dei Contribuenti Minimi.

Da una prima lettura del provvedimento, con la riforma, il regime:

  • dovrebbe avere una durata limitata nel tempo (massimo 5 anni);
  • devrebbe essere riservato alle nuove iniziative imprenditoriale o professionali (avviate 2008 o successivamente) analogamente al “regime delle nuove iniziative produttive”;
  • avrà una tassazione sostitutiva del 5 % in luogo dell’attuale 20%;

I soggetti che decadono dall’attuale regime dei contribuenti minimi doverbbero comunque avere agevolazioni procedurali, non è chiaro però se saranno soggetti o meno agli studi di settore (anche se l’impressione è che vi siano soggetti). 

 Si propone di seguito un estratto dell’anteprima del testo del decreto pubblicato dal  sito “Corriere della Sera . it” al quale si rimanda un link(testo provvisorio):

Art. 27(Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sonoriformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio2012, il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, siapplica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamentealle persone fisiche: a) che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione; b) che l’hannointrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi edelle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui alcomma 1, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivitàprecedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivitàprecedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti oprofessioni;c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto,l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimentodel predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui aicommi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare delregime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l’obbligo diconservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi difatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e ditenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valoreaggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti daldecreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodoprecedente sono altresì esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446.4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui vienemeno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate alcomma 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario.L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale dapresentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nelregime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane laconcreta applicazione della scelta operata.6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioninecessarie per l’attuazione dei commi precedenti.7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni delperiodo precedente,” sono soppresse.

Si rimane in attesa della pubblicazione e dei primi chiarimenti per affrontare più approfonditamente l’argomento.
 
 CESENA, 6 luglio 2011   

 Dott. Marcello Bubani

2 Commenti
  1. vanessa 2-12-2011a 12:41

    Salve, in base a questo decreto, chi risulta essere nel regime delle nuove attività produttive, potrebbe passare al regime dei contribuenti minimi e beneficiarne per 5 anni?

  2. vanessa 2-12-2011a 17:23

    Salve….volevo sapere quali fossero i limiti di reddito per questo nuovo regime per agenzia di servizi.
    Grazie mille

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