GUIDA FISCALE
AL REGIME FORFETTARIO 2016
(Aggiornamento del 01/12/2015)
La Legge di Stabilità 2016 ha radicalmente cambiato le regole di tassazione per le piccolissime attività. Dal 2016 è eliminato il Regime dei Contribuenti Minimi (o regime di vantaggio) e viene aggiornato ed esteso il Regime Forfetario. Fino al 2015 era possibile scegliere fra i due regimi: dal 2016 la scelta è unicamente quello che chiameremo REGIME FORFETARIO 2016.
Per le valutazioni si convenienza si rimanda all’articolo dedicato. Per quanto riguarda il Nuovo Regime Forfetario l’accesso è consentito a chiunque, anche a imprese e professionisti che nell’anno precedente (2015) erano in normale contabilità semplificata, purché rispettino i requisiti più avanti illustrati. La permanenza nel nuovo regime è A TEMPO INDETERMINATO. Il maggior cambiamento per chi entra nel nuovo regime è il differente calcolo del reddito: se prima era derivava da una differenza ricavi-costi, ora dipende solo dai Ricavi: il reddito viene calcolato applicando al fatturato una percentuale diversa per ciascun settore di attività. Il nuovo regime: L’accesso al regime è consentito a imprese e professionisti che congiuntamente abbiano rispettato i requisiti sotto elencati nell’anno precedente. (Per il 2016 quindi si verifica quanto accaduto nel 2015). A) LIMITE DEL LAVORO DIPENDENTE: B) LIMITE DEI BENI STRUMENTALI C) LIMITE DEI RICAVI
DETERMINAZIONE DEL REDDITO Il reddito è determinato come percentuale dei ricavi, in base ad un “un coefficiente di redditività” che varia da attività ad attività (da un minimo del 40% per i commercianti fino ad un massimo 78% per i professionisti). Il coefficiente di redditività è riportato nella tabella soprastante. Sul reddito è applicata un’unica imposta (che sostituisce Irap, Irpef e addizionali), nella misura: * Tale agevolazione si applica a condizione che il contribuente non abbia avuto la partita Iva o una società negli ultimi 3 anni e che l’attività non sia la continuazione di un’attività precedente, svolta anche come lavoratore subordinato. Per i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l’Inps è prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti. La precedente agevolazione che per il 2015 prevedeva la possibilità di non applicare il minimale contributivo (i contributi fissi trimestrali) non è stata riproposta per il 2016. Attenzione: la riduzione contributiva si riflette tuttavia sull’accredito dei contributi. I contribuenti che adottano il nuovo regime hanno numerosi vantaggi amministrativi: Il regime non può essere adottato in alcuni casi: A) STIPENDIO > 30.000 EURO B) SOCI DI SOCIETÀ‘ C) REGIMI SPECIALI IVA D) NON RESIDENTI E) VENDITORI DI IMMOBILI Con le modifiche 2016 Le vecchie regole “Forfetario 2015” richiedevano che la prevalenza del lavoro autonomo su quello dipendente. Le nuove regole 21016 prevedono l’esclusione per i soggetti con reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 Euro. In sostanza, per accedere nel 2016 occorre verificare che nel 2015 non si sia percepito oltre 30.000 di lavoro dipendente. Se rapporto di lavoro è cessato nel 2015 il superamento dei 30.000 non va verificato : un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2015, se nel 2016 intende adottare il regime forfetario può aver percepito reddito da lavoro > 30.000€. Al contrario se il rapporto di lavoro è cessato nel 2016, dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che occorra verificare se il reddito dipendente è superiore ai 30.000. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate . ESEMPIO 1 ESEMPIO 2 ESEMPIO 3 Si evidenzia che in quest’ultimo caso l’utile dell’azienda è solo 8.000 (35.000-27.000 ) ma la tassazione avviene su 14.000 * Per semplicità di esposizione non si esplicitano i contributi previdenziali. Per un calcolo più approfondito si veda l’Confronto Minimi Forfetario.
Con il nuovo meccanismo non assumono più alcuna rilevanza i costi realmente sostenuti. E’ evidente che il nuovo calcolo avvantaggia significativamente le attività che hanno costi molto bassi.REQUISITI
Spese per lavoro dipendente, nell’anno precedente, inferiori a 5.000 Euro;
Costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente non superiore a 20.000 Euro (per il 2016 occorre verificare il valore al 31/12/2015 al lordo degli ammortamenti).
I compensi dell’anno precedente essere devono pari o inferiori ad una soglia massima, diversa per ciascun tipo di attività svolta (come da tabella).
SETTORI DI ATTIVITA REDDITO
LIMITE% DI RED
DITIVITA'
Commercio (al dettaglio e all’ingrosso) 50.000 40%
Commercio di alimenti e bevande 40.000 40%
Commercio ambulante di alimenti e bevande 30.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari
(In tale categoria sono inclusi anche gli agenti immobiliari)25.000 86%
Intermediari del commercio
(fra cui agenti e rappresentanti)25.000 62%
Servizi di alloggio e attività di ristorazione
(compresi bar e ristoranti)50.000 40%
Attività professionali, scientifiche,tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (quali ad esempio medici, odontoiatri, geometri, ingegneri, architetti, avvocati ecc.)
30.000 78%
Altre attività economiche 30.000 67%
Industrie alimentari e delle bevande 45.000 40%
LE IMPOSTE
I CONTRIBUTI INPS/IVS
VANTAGGI E SEMPLIFICAZIONI
SVANTAGGI
ESCLUSIONI
Sono esclusi coloro nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.
Sono esclusi coloro che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone (Snc, Sas) / associazioni professionali / srl trasparenti.
Sono esclusi coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (es. venditori porta a porta).
Non possono adottare il regime i non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
Sono esclusi coloro che in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
NON è richiesto che il reddito di lavoro autonomo sia prevalente
su quello dipendente/assimilato.
ESEMPI
Un giovane odontoiatra ha iniziato l’attività nel 2015 ed emesso fatture di vendita per Euro 25.000 ed sostenuto costi per Euro 3.000. Il coefficiente di redditività della sua categoria è del 78%. Il suo reddito e le sue imposte sono così determinate:
25.000 x 78% = 19.500 (reddito prodotto)
19.500 x 5% = 975 (imposta sostitutiva dovuta)
Un commerciante che ha aperto nel 2001 e che nel 2015 aveva i requisiti per accedere al Regime Forfetario ha emesso fatture di vendita per Euro 35.000 e sostenuto costi per Euro 13.000. Il coefficiente di redditività della sua categoria è del 40%. Il suo reddito e le sue imposte sono così determinate:
35.000 x 40% = 14.000 (reddito prodotto)
14.000 x 15% = 2.100 (imposta sostitutiva dovuta)
Un commerciante che ha aperto nel 2001 e che nel 2015 aveva i requisiti per accedere al Regime Forfetario ha emesso fatture di vendita per Euro 35.000 e sostenuto costi per Euro 27.000. Il coefficiente di redditività della sua categoria è del 40%. Il suo reddito e le sue imposte sono così determinate:
35.000 x 40% = 14.000 (reddito prodotto)
14.000 x 15% = 2.100 (imposta sostitutiva dovuta)
Buongiorno, vorrei chiederle un parere.
Sono un agronomo e sto per aprire partita Iva per svolgere la libera professione.
Contestualmente dal I° gennaio ho cessato l’attività di dipendente pubblico a tempo pieno e ho stipulato un contratto part-time con il mio Ente. I miei redditi da lavoro dipendente sono stati pari a 38.000 € nel 2015 e saranno 19.000 nel 2016.
Rientro nelle previsioni di legge per accedere al regime forfettario?
grazie se vorrà brevemnte rispondermi.
A mio avviso verificando tramite il “metodo storico” Lei non avrebbe i requisiti per fruire del regime agevolato.
Buongiorno,
negli esempi riportati mancano i contributi INPS che vanno in riduzione del reddito imponibile netto.
La semplificazione è stata indicata con la nota (*) e per approfondimento si rimanda al prospetto di calcolo allegato pdf.
Buongiorno,
ho aperto una partita iva nel 2015 e aderisco al regime del 15%.
Per la mia attività ho acquistato un pc del valore di oltre 1000 euro.
Vorrei sapere se quest’anno posso portare in deduzione
tale costo e in che modo fare.
no, la deduzione è forfetaria.
Buon pomeriggio,
il 1 gennaio 2016 ho aperto p. iva con codice ateco 01.11.40 per avvio di una azienda agricola. Adesso vorrei aggingere il codice ateco associato all’attività professionale da agronomo. Per quest’ultima attività potrei godere del regime forfettario?
Grazie anticipatamente.
Buongiorno a tutti. Vorrei se possibile un chiarimento sui contributi previdenziali 2016 per nuove partite IVA riguardanti gli agenti immobiliari. E’ possibile aderire al regime forfettario e pagare i contributi inps in rapporto al redito prodotto sino ad un massimale di 25000 euro? Oppure vi è un versamento minimo da adempiere che non tiene conto del redito? Ancora non mi è chiara questa situazione. Sembra tutto un po equivoco. Grazie
Ai fini INPS vigono le regole usuali, con la riduzione del 35% dei versamenti, su specifica richiesta (non in automatico).
In sintesi.. estrema fino ad un fatturato di Euro 17,5mila, i contributi sono fissi e pari a circa 2.350 euro. Sopra tale fatturato si paga l’aliquota inps ridotta del 35%.
* Per una consulenza più approfondita la invito a recarsi in studio.
Buon giorno
Ho un autolavaggio ormai completamente ammortizzato.
Sono entrato nel regime forfettario a inizio 2016 avendone la caratteristiche.
A dicembre di quest’anno chiudo l’attività e cedo l’autolavaggio ad un valore diciamo di 10000 euro.
Come mi devo comportare ?
Fattura con o senza iva ?
Dichiarazioni fiscali particolari ?
Grazie
L’incasso rientra nei ricavi oppure no?
La questione è molto complessa, nel suo quesito sono insite molteplici variabili. Con cedo l’autolavaggio cosa intende? cedo l’azienda o cede l’impianto? In liena generale entrambe le cessioni a mio avviso non applicano iva, se cede l’azienda è esclusa iva, se cede l’impianto di lavaggio applica il regime.. Poiché vi sono tante complesse valutazioni da fare la invito a contattare il suo Commercialista.
Non riesco a capire una cosa: se icosti inerenti all’attività non sono in alcun modo deducibili in quanto l’imposta si calcola sul complesso dei ricavi moltiplicato per il coefficente di redditività, per quale motivo l’art.54 lettera c Legge 23/12/2014 n.190 parla del costo complessivo per beni strumentali il quale non deve superare 20.000 euro?
Faccio un esempio: io sono un professionista e acquisto un auto del valore di 10.000 euro. Siccome l’acquisto è considerato per uso promiscuo, concorrerà nella misura del 50% e quindi 5.000 euro (in base all’art.54 lettera c comma 3 Legge 23/12/2014 n.190). Io non riesco a capire se questa spesa posso scaricarla (ovviamente ammortizzandola) o meno.
Inoltre i contributi previdenziali possono essere scaricati?
Faccio un esempio:
Sono un professionista
– Ricavi complessivi annui: 20.000 euro
– Costi inerenti attività: 3.000 euro
– Costi per l’acquisto di beni strumtali (quote di ammortamento sul 50% di tali costi): 2.000
– Contributi previdenziali: 6.000 euro
Su quale ammontare cacolo l’imposta sostitutiva al 15% (o 5%)?
a) (20.000×78%) x 15% = 2340 euro
b) [(20.000-3.000-2.000-6.000)x78%] x 15% = 1053 euro
Il limite dei beni strumentali è una CONDIZIONE DI ACCESSO fissata per legge. La finalità è quella di escludere dal regime le attività con investimenti non esigui. Non incide sulla tassazione. Lei è tassato per 2340 euro. I suoi costi sono forfettizzati nella misura del 22% dei suoi ricavi. Pertanto il suo reddito imponibile è 78% dei ricavi.
Contributi calcolati su:
(20.000×78%) x 27,72% = 4324,32.
Imposte Dovute:
(20.000*78%)-4324,32=11.275,68 x 15% = 1.691,35
Buon giorno, sono un geometra iscritto al collegio provinciale di riferimento ma non esercito tale professione, in quanto sono socio al 10% di un’impresa edile con forma societaria s.n.c, però vorrei iniziare anche la libera professione da geometra, posso accedere al regime forfettario e fare a meno dell’iscrizione alla cassa geometri in quanto già iscritto all’ imps per l’impresa edile?
Grazie anticipatamente
In quanto socio di snc non può accedere al regime fiscale forfettario (causa di esclusione esplicita). Qualora intenda aprire in regime “normale” ritengo possa iscriversi alla cassa geometri e cessare la contribuzione inps (e non viceversa). Occorre però verificare analiticamente con la cassa geometri.
Qualora fosse interessato a tale servizio lo studio sarà lieto di assisterla su esplicito mandato.
Buonasera , vorrei delle informazioni sulla mia situazione .
Dal 2016 sono un incaricato Amway , che rientra nelle vendite a domicilio , ma il reddito generato dalle cose che compro viene gestito in gestione separata . Da Maggio 2017 ho aperto una attività di Toelettatura e la mia commercialista mi ha iscritto al regime forfettario . Come devo comportarmi ?