Deducibilità costi Auto : acquisto, uso e noleggio
Auto aziendali e normativa fiscale
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Le autovetture aziendali hanno un diverso trattamento fiscale in base alla destinazione d’uso che viene attribuita alla vettura. [/column]
[column size=”3-5″ last=”1″]
[/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]
- AUTO “AZIENDALE”
[/column]
[column size=”3-5″ last=”1″] è l’auto di proprietà dell’azienda utilizzata dal dipendente solo nell’ambito della sua attività lavorativa. [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]
- IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (b)
“ A TITOLO GRATUITO“
[/column]
[column size=”3-5″ last=”1″] è l’auto usata dai dipendenti sia nell’ambito lavorativo sia per le esigenze private [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]
- IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (b)
“ A TITOLO ONEROSO“
[/column]
[column size=”3-5″ last=”1″]è l’auto usata dai dipendenti sia nell’ambito lavorativo sia per le esigenze private, ai quali viene però emessa fattura e addebitato un fringe benefit (a) [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]
- IN USO AGLI AMMINISTRATORI
[/column]
[column size=”3-5″ last=”1″]è l’auto di proprietà dell’azienda usata dall’amministratore sia nell’ambito lavorativo sia per le esigenze private [/column]
[box title=”Note” color=”#CCCCCC”]
[column size=”1-1″ last=”1″] (a) FRINGE BENEFIT = costo km (da tabelle ACI) x 15.000 x30% meno importi trattenuti ai dipendenti
(b) Auto concessa in uso per la maggior parte del periodo d’imposta.[/column][/box]
Viene di seguito proposto un promemoria schematico in ordine alla gestione aziendale delle auto ai fini fiscali, distinguendo il caso di ACQUISTO da quello di NOLEGGIO (si riportano le informazioni su due distinte tabelle).
Quanto esposto tiene conto delle modifiche in vigore dal 1 gennaio 2013.
[box title=”ACQUISTO AUTOVETTURA
Costi di ammortamento, carburante manutenzione, e gestione autovetture” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″] [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]TRATTAMENTO FISCALE
PER IL DIPENDENTE[/column]
[column size=”2-5″ last=”1″]TRATTAMENTO FISCALE
PER LA SOCIETÀ [/column]
[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO AZIENDALE [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente non si genera alcun reddito [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″] -IVA: detraibile al 40%
-COSTI: deducibili al 20% (dal 2013) NB: valore della vettura deducibile fino al limite di €18.076[/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″]AUTO IN USO PROMISCUO
AI DIPENDENTI
A TITOLO GRATUITO[/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente si genera un reddito pari al benefit (1) [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″]-IVA: detraibile al 40%
-COSTI: deducibili al 70% (dal 2013)
N.B. non vi sono tetti fiscali da rispettare [/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO IN USO PROMISCUO
AI DIPENDENTI
A TITOLO ONEROSO [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente non si gene-
ra alcun reddito se l’importo fatturato o addebitato in busta paga è almeno pari o superiore al valore del benefit (1). Diversa- mente il reddito è pari alla differenza. [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″] -IVA: detraibile nella misura del 100% (2)
-COSTI: deducibili nella misura del 100% fino al valore del benefit (1): l’eccedenza è deducibile al 70% (dal 2013)
NB: non vi sono tetti fiscali da rispettare [/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″]AUTO IN USO
AGLI AMMINISTRATORI [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]Se l’Amministratore:
A) è COLLABORATORE, l’assegnazione ad uso promiscuo rende applicabile, al pari del lavoratore dipendente, l’art. 51, co. 4, lett. a TUIR (cioè come sopra).
B) è PROFESSIONISTA (3), il reddito prodotto è di lavoro autonomo, e pertanto il FRINGE BENEFIT generato è qualificato come un compenso in natura dell’importo pari al valore normale d’uso del bene per scopi personali.
In entrambi i casi A e B in capo all’amministratore non si genera alcun reddito se l’importo fatturato è almeno pari o superiore al valore del benefit (1). Diversamente il red-dito prodotto è pari alla differenza, fra quanto fatturato e quanto così definito. [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″]-IVA: detraibile al 40%
-COSTI: deducibili al 100% fino al valore del benefit calcolato. L’eccedenza è deducibile al 20%.
NB: valore della vettura deducibile fino al limite di €18.076 [/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
(1) FRINGE BENEFIT = costo km (da tabelle ACI) x 15.000 x30% meno eventuali importi trattenuti ai dipendenti
(2) Si fa presente in questo caso che l’acquisto dell’autovettura avrà iva detraibile al 100% se già in tale sede l’azienda ha deciso la sua assegnazione al dipendente.
(3) Caso meno frequente che si verifica quando l’incarico di amministratore rientra nelle mansioni previste dal proprio ordinamento professionale (es. per Commercialisti che svolgono la funzione di Amministratore, o di un Ingegnere amministratore di una Società di Ingegneria).[/box]
[box title=”NOLEGGIO AUTOVETTURA
costi di noleggio, carburante manutenzione, e gestione autovetture a noleggio” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″] [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]TRATTAMENTO FISCALE
PER IL DIPENDENTE[/column]
[column size=”2-5″ last=”1″]TRATTAMENTO FISCALE
PER LA SOCIETÀ [/column]
[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO AZIENDALE [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente non si genera alcun reddito [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″] COSTO: Deducibile il 20% del costo ragguagliato a giorni per un importo massimo di euro 3.615,20 ( quindi euro 1,98 al giorno) -dal 2013- [/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO IN USO AL DIPENDENTE
CON “FRINGE BENEFIT” (1) [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente non si genera alcun reddito se l’importo fatturato è almeno pari o superiore al valore del benefit*.Diversamente il reddito è pari alla differenza. [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″] COSTO: deducibile il 70% senza alcuna limitazione dal 2013. [/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO IN USO ALL’AMMINISTRATORE [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] Se l’Amministratore:
A) è COLLABORATORE l’assegnazione ad uso promiscuo rende applicabile, al pari del lavoratore dipendente, l’art. 51, co. 4, lett. a TUIR (cioè come sopra).
B) è un PROFESSIONISTA quanto il suo incarico di amministratore rientra nelle mansioni previste dal pro-prio ordinamento professiOnale, il reddito prodotto è di lavoro autonomo, e pertanto il FRINGE BENEFIT generato e qualificato come un compenso in natura, nella misura del valore normale d’uso del bene per scopi personali.
In capo all’amministratore non si genera alcun reddito se l’importo fatturato è almeno pari o superiore al valore del benefit(1). Diversamente il reddito prodotto è pari alla differenza, fra quanto fatturato e quanto così definito. [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″] COSTO:deducibile il 20% del costo ragguagliato a giorni per un importo massimo di euro 3.615,20 -quindi Euro 1,98 al giorno- (Dal 2013). [/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
*FRINGE BENEFIT = costo km (da tabelle ACI) x 15.000 x30% meno eventuali importi trattenuti ai dipendenti
[/box]
PRECISAZIONI
Il costo complessivo del Benefit va valutato anche in ragione della maggiore contribuzione Inps dovuta in relazione al benefit stesso: in tale ottica sarà anche opportuno quantificare gli altri oneri collegati, ossia il trattamento di fine rapporto (contrariamente a quanto spesso sostenuto, la base di calcolo non va rinvenuta nel forfait individuato ai fini delle imposte dirette e della contribuzione obbligatoria, pertanto sarà necessario disporre delle percorrenze del dipendente con separata annotazione della componente lavorativa da quella privata) e l’indennità di mancato preavviso (gli artt. 2120 e 2121, ai fini dell’erogazione della stessa ricomprendono qualsiasi forma di compenso a carattere continuativo).
L’utilizzo da parte del dipendente deve essere dimostrato attraverso idonea documentazione quale ad es. inserimento nel contratto di lavoro di una apposita clausola inerente l’uso dell’autovettura.
Tuttavia si ritengono valide anche altre procedure quali, ad esempio, la sottoscrizione da parte del datore di lavoro e del dipendente di un documento avente data certa.
Cellulari : deducibilità dei costi di telefonia mobile per le imprese
TELEFONI CELLULARI
Trattamento fiscale in capo a società, dipendenti e collaboratori dei costi per telefonia mobile
Il trattamento fiscale delle spese legate alla telefonia mobile è differente a seconda dell’uso che viene fatto degli apparecchi, in particolare possiamo distinguere due casi:
[list icon=”moon-circle-small” color=”#ffb700″] uso promisquo: sia per fini aziendali che per fini privati (personali) ; [/list][list icon=”moon-circle-small” color=”#ffb700″] uso per soli fini aziendali; [/list]
In caso di uso promiscuo del telefono, ovvero di impiego sia per fini aziendali che per fini privati, la disponibilità del cellulare per il dipendente/amministratore rappresenta un “beneficio accessorio”, ulteriore rispetto al proprio stipendio o compenso. Tale beneficio, detto “fringe benefit” è considerata una retribuzione aggiuntiva oltre a quella monetaria, e fiscalmente viene tassata (in capo al dipendente) come se si trattasse di una retribuzione in denaro.
[quote author=”.”]Il valore del Fringe Benefit è pari al valore normale dei servizi fruiti: cioè al costo delle telefonate personali risultante dalla bolletta telefonica .[/quote]
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Leggi tutto “Cellulari : deducibilità dei costi di telefonia mobile per le imprese”
Pedaggi Autostradali, fatturazione e detrazione dell’IVa
Il pedaggio è l’importo che si paga per l’utilizzo dell’autostrada.
Al termine di ciascun percorso autostradale, se il conducente non avanza alcuna richiesta al casellante, quest’ultimo normalmente non rilascia alcun documento di attestazione del pagamento ricevuto.
Le imprese e i titolari di partita iva , se non hanno né la fattura né un documento probatorio della spesa sostenuta, non possono detrarre l’iva, né dedurre dai propri redditi il costo del pedaggio.
Il conducente può però richiedere l’emissione di un “attestato di transito” (detto spesso ricevuta o anche scontrino), col quale richiedere successivamente l’emissione della fattura. Leggi tutto “Pedaggi Autostradali, fatturazione e detrazione dell’IVa”
Contenuto della Carta Carburante
CARTA CARBURANTE
Imprese e Lavoratori Autonomi per poter detrarre l’Iva e dedurre i costi relativi ai carburanti devono disporre di adeguata documentazione in relazione a tali costi. La scheda carburante è un documento fiscale che -salvo alcune eccezioni (si veda sotto) sostituisce la fattura negli acquisti di carburante per autotrazione (benzina, gpl, metano, diesel,…) presso gli impianti di distribuzione stradale (art. 1, comma 2, del D.P.R. 10/11/1997 n. 444).
CONTENUTO
Gli elementi fondamentali da includere nella scheda sono:
1. gli estremi di individuazione del veicolo
2. gli estremi identificativi del soggetto Iva che acquista il carburante (denominazione/ragione sociale, domicilio fiscale, numero di partita Iva),
3. l’anno e il periodo infrannuale di riferimento (mensile o trimestrali)
4. la data del rifornimento
5. l’importo da pagare
6. gli estremi identificativi del distributore
7. l’ubicazione dell’impianto di distribuzione
8. la firma del gestore dell’impianto di distribuzione
9. chilometri percorsi alla fine del periodo di riferimento (limitatamente per le imprese, non per i professionisti)
Nel caso di auto utilizzata in servizio da un lavoratore dipendente, la scheda carburante deve riportare anche:
10. l’intestazione contestuale dell’impresa/ente/studio
11. del dipendente.
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QUANDO OCCORRE LA FATTURA?
In alcuni particolari casi è precluso l’utilizzo della scheda per certificare gli acquisti di carburante.
In particolare:
L’art. 6 del DPR n. 444/97 stabilisce che la scheda non può essere utilizzata per gli acquisti effettuati da :
- Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari ed enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
- autotrasportatori di cose per conto terzi. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.2.2006, n. 6/E, l’esclusione dall’utilizzo della scheda non opera con riguardo agli acquisti effettuati da parte degli autotrasportatori di cose in conto proprio;
La citata C.M . n. 205/E stabilisce che la scheda non può essere utilizzata per gli acquisti:
- effettuati sulla base di un contratto di netting (tale contratto prevede che il gestore dell’impianto di distribuzione di carburante, a fronte di un corrispettivo, esegue a favore della società petrolifera una serie di cessioni periodiche e continuative di carburanti alle imprese convenzionate con la società petrolifera, che, a loro volta, hanno stipulato un contratto di somministrazione con tale ultima società);
- non effettuati presso impianti stradali di distribuzione;
- effettuati presso impianti stradali di distribuzione ma non destinati all’autotrazione (è il caso, ad esempio, del carburante utilizzato per i motori fissi) o dei quali tale destinazione non può essere constatata al momento dell’acquisto;
- effettuati in mancanza del personale addetto alla distribuzione (è il caso, ad esempio, dei rifornimenti effettuati durante l’orario di chiusura dell’impianto, attraverso il sistema “self-service”).
Nel caso di fornitura tramite SELF SERVICE non è possibile utilizzare la carta carburante, occorre pertanto richiedere la fattura al titolare dell’impianto di distribuzione. In assenza di personale che possa rilasciare tale documento, possono essere utilizzati i buoni consegna emessi dagli apparecchi automatici, da inviare ai gestori per richiedere successivamente la fattura.
SANZIONI PER CARTA CARBURANTE NON VERITIERA
Si ricorda che costituisce reato di dichiarazione fraudolenta, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.74/00, la falsificazione del contenuto della scheda carburante riportando dati non veritieri.
[pullquote align=”left”] Corte di Cassazione, Sentenza n.912, 13/01/2012: …dagli accertamenti effettuati, infatti, era risultato che gran parte della documentazione utilizzata per giustificare l’esistenza di costi portati in deduzione e relativi ad acquisto di carburante era risultata falsa. In particolare nella scheda carburante non erano riportati i chilometri percorsi, l’esame documentale attestava la percorrenza ben diversa dal consumo medio dichiarato dalla casa costruttrice della vettura, i soci dell’impianto di rifornimento della benzina avevano disconosciuto le proprie firme e la propria calligrafia e il rifornimento risultava effettuato in date in cui l’impianto, privo di erogatori self service, era chiuso…[/pullquote]