Acquisto dell’auto per i “contribuenti minimi” e “Nuovi Minimi”

ACQUISTO DELL’AUTO

per “Contribuenti Minimi”, “Nuovi Minimi” (regime di vantaggio)

 

Tra i requisiti richiesti per poter accedere al regime dei contribuenti minimi / nuovi minimi (o regime di vantaggio) vi è che il contribuente, nel triennio solare precedente, non abbia effettuato acquisti di beni strumentali anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria (leasing), per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Uno dei momenti più delicati per imprenditori e professionisti che adottano il  “regime dei minimi” è quello legato all’acquisizione di autovetture. Si riportano in calce alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate per il computo del limite dei 15.000 Euro. Interpretando tali risposte è possibile desumere che:

  • nel suddetto regime si deduce  il 50% del costo di acquisizione (acquisto / leasing) dell’auto nell’anno di sostenimento (50% per effetto dell’uso promiscuo) a prescindere da qualsiasi agevolazione prevista dal Tuir per particolari  categorie (es. per gli  agenti di commercio non opera la presunzione dell’impiego all’80% dell’auto);
  • nel suddetto regime  non opera il limite di Euro 18.075,99 per l’acquisto delle auto (tetto previsto dall’art. 164 TUIR c. 1 lett.b);
  • ai fini del computo della soglio dei 15.000 Euro concorre il 50% (quesito B sotto)  del valore della fattura con esclusione dell’iva indetraibile pagata sull’acquisto (…rileveranno ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro) in misura pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi, al netto dell’eventuale Iva indetraibile… ).
  • in caso di acquisizione dell’auto con contratto di leasing  (locazione finanziaria) concorrerà l’importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente (considerando sempre il 50% del valore degli stessi, senza considerare l’Iva indetraibile).

 

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Acquisto di Autovettura ad uso promiscuo del valore di Euro 28.000  + Iva 20% per Euro 5.600, Totale pagato 33.600 Euro.

  • ai fini del rispetto dei limiti previsti per i beni strumentali, l’auto concorrerà per 14.000 (50% di 28.000 senza considerare l’iva indetraibile);
  • il contribuente dedurrà costi per Euro 16.800 nell’anno (33.600 x 50% = 16.800);

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Circolare dell'Agenzia delle Entrate
Circolare dell’Agenzia delle Entrate

CIRCOLARE N. 7 DEL 28.01.2008 – Agenzia delle Entrate

Anche per il regime di vantaggio (o nuovi minimi) si applicano per estensione i chiarimenti forniti nel 2008 per vecchio il regime dei contribuenti minimi.

“Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per l’anno 2008 – Ulteriori chiarimenti.”

 

Par. 2.8 Quesito a)

L’agente di commercio che ha dedotto l’80% del costo sostenuto per beni strumentali, ai fini della verifica delle condizioni di accesso considera l’importo corrispondente all’80%?

 

Risposta:  Come chiarito con la circolare n. 73/E del 2007, paragrafo 2.1, “per esigenze di semplificazione rilevanti anche ai fini del controllo, si ritiene che i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimano un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi”. Si ribadisce, dunque, che ai fini della verifica dei requisiti di accesso al regime i beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50 per cento del costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR. Al riguardo è opportuno precisare che si presumono comunque ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia).

Par. 2.8 Quesito b) Nel caso di beni a deducibilità limitata fiscale (auto 40% e o 80% e telefoni 80%) ai fini del limite dei 15.000 euro va assunto il valore civilistico e/o fiscale?

Risposta: Si conferma in questa sede quanto precisato nella circolare n. 73/E e ribadito nella risposta al precedente quesito, e cioè che i beni strumentali ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) rileveranno ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro) in misura pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi, al netto dell’eventuale Iva indetraibile.

Par. 2.8 Quesito c) Nel caso di bene strumentale acquisito mediante un contratto di locazione finanziaria l’importo massimo di euro 15.000 va individuato in base al costo sostenuto dal concedente?

Risposta: L’articolo 1, comma 97, della finanziaria 2008, stabilisce che ai fini della determinazione del limite del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro) le operazioni si considerano effettuate sulla base dei criteri previsti ai fini IVA dall’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, che con riferimento alle prestazioni di servizi fa riferimento al pagamento del corrispettivo. Pertanto, in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto di leasing, concorrerà l’importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente.

Par. 2.8 Quesito d) La durata del contratto di leasing deve osservare le condizioni minime di durata previste dalla normativa ?

Risposta: Si ritiene che sia possibile dedurre i canoni di leasing corrisposti nei periodi di imposta in cui il contribuente è assoggettato al regime dei minimi a prescindere dalla durata del contratto in quanto non trovano applicazione in tale regime le regole del TUIR che non siano espressamente richiamate dalla disciplina speciale o dal regolamento di attuazione.

Par. 2.8 Quesito e) Nel limite dei 15.000 euro per i beni strumentali dobbiamo considerare anche i canoni di locazione o noleggio dell’immobile strumentale utilizzato nell’esercizio dell’attività?

Risposta:  Ai fini dell’applicazione del nuovo regime si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, tra l’altro, “nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro”. Dal tenore letterale della disposizione si evince che, ai fini della determinazione del valore del bene strumentale, rilevano anche i canoni di locazione o noleggio corrisposti eventualmente anche a soggetti non titolari di partita Iva dal contribuente per acquisire la disponibilità del bene medesimo.

Par. 2.8 Quesito g) I beni ricevuti in comodato d’uso gratuito vanno valutati al valore normale? Se tale contratto ha ad oggetto un’autovettura, si potrebbe indicare un “valore convenuto”?

Risposta: I beni utilizzati dal contribuente minimo in comodato d’uso gratuito non possono considerarsi beni strumentali per la cui acquisizione sia dovuto un corrispettivo ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 richiamato espressamente dal comma 97. Gli stessi non rilevano, pertanto, ai fini della determinazione del valore complessivo dei beni strumentali.

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Articolo a cura di
Marcello Bubani
Dottore Commercialista in Cesena

Prima stesura: Aprile 2009
Aggiornamento:  Luglio 2013

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