Confronto fra lavoro autonomo occasionale, collaborazioni occasionali marginali, lavoro accessorio

Molti strumenti e poca chiarezza:

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE COLLAB. OCCASIONALI MARGINALI,
o LAVORO ACCESSORIO ?


Molte delle realtà produttive del paese, in risposta alla persistente crisi economica, hanno ridotto drasticamente i costi fissi ed in particolare il personale dipendente. La capacità produttiva conseguentemente ridotta rischia talvolta di non riuscire a soddisfare i picchi di domanda salutari. labirinto[1] In tale contesto assumono rilevanza gli strumenti contrattuali in assoluto più flessibili, ovvero quelli caratterizzati dalla occasionalità della prestazione. Nel nostro ordinamento vi è una disciplina frammentata e settoriale di tali fenomeni, e spesso si applicano forme contrattuali speciali rispetto alla macrocategoria di appartenenza. A tal fine ci si propone comparare le forme più affini, ovvero: [list icon=”moon-arrow-right-6″ color=”#ffb700″]LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE[/list] [list icon=”moon-arrow-right-6″ color=”#ffb700″]COLLABORAZIONE OCCASIONALI MARGINALI[/list] [list icon=”moon-arrow-right-6″ color=”#ffb700″]LAVORO ACCESSORIO[/list]

Si propone la seguente tavola sinottica, e di seguito gli approfondimenti per ciascuna tipologia contrattuale:

Tavola sinottica di confronto fra Lavoro autonomo occasionale, Collaborazioni occasionali marginali, Lavoro Accessorio – LAVORO ACCESSORIO

 

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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è quel soggetto che svolge, a favore di un committente, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun collegamento con la struttura organizzativa del committente.

Il rapporto fra tale soggetto e il proprio cliente, è il contratto d’opera (art. 2222 cod. civ. e seguenti) che non necessita di forma scritta e può essere anche verbale. La prestazione si contraddistingue per la natura del tutto occasionale della stessa a differenza del lavoratore autonomo (abituale, dotato di partita iva), non vi è il requisito della prevalenza e della professionalità (non occorre dunque la partita iva).

Esempio: la creazione di un sito internet può rientrare nella casistica del lavoro autonomo occasionale nel momento in cui il soggetto non svolge abitualmente tale attività e non è legato al committente da un rapporto di carattere continuativo. Diversamente, la manutenzione del medesimo sito può inquadrarsi in una collaborazione coordinata e continuativa per la ripetizione nel tempo delle prestazioni. In ultimo, se le prestazioni descritte (creazione sito e manutenzione dello stesso) rientrano nell’attività professionale del lavoratore si realizza l’ipotesi del lavoro autonomo abituale.

OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVIPer il lavoratore i redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati come “redditi diversi” (art. 67 c. 1 lett. l. del TUIR), sono soggetti a ritenuta d’acconto e devono essere dichiarati in sede di dichiarazione dei redditi. Se il lavoratore autonomo occasionale percepisce complessivamente (anche da più clienti) nell’anno oltre Euro 5000 lordi (ovvero 4000 se soggetti a ritenuta) deve iscriversi alla gestione separata inps, con obblighi di ritenuta contributiva oltreché fiscale a carico del committente (dell’azienda cliente).

Per il Committente, sussistono diversi obblighi. Alcuni dipendono dalla natura del cliente stesso: – il cliente non privato (ovvero dotato di partita iva, società, condominio o associazione, … ) ha l’obbligo di operare un ritenuta irpef del 20% sui compensi pagati al lavoratore autonomo occasionale. – I clienti privati non hanno invece tale obbligo. Inoltre se il lavoratore ha realizzato (o realizza per effetto del compenso) nell’anno un reddito superiore ad Euro 5.000 (anche se per effetto di prestazioni fornite a più committenti) egli deve iscriversi alla gestione separata inps, e assoggettare i compensi (eccedenti detta soglia) alla contribuzione previdenziale con aliquota del 27,72% del compenso (o del 20% se il prestatore risulta iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria o è titolare di pensione -aliquote in vigore per il 2013-). L’onere contributivo deve essere poi ripartito per 1/3 a carico del prestatore e per 2/3 a carico del committente.La circolare inps n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione, pertanto, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo. L’art. 71, c. 2 del tuir dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione: l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

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COLLABORAZIONI OCCASIONALI MARGINALI

Sono tali le collaborazioni parasubordinate di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e con una retribuzione non superiore a € 5000, sempre con lo stesso committente. Non è prevista la forma scritta ma è consigliabile, ed è utile indicare nel contratto lo scopo e l’oggetto del contratto, il tipo e la modalità della prestazione che il collaboratore si impegna a svolgere senza vincolo di subordinazione e l’ammontare del compenso.

OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI Il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione Separata Inps. Le aliquote in vigore sono quelle del 27,72% o del 20% (aliquote in vigore per il 2013) se il prestatore risulta iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria o è titolare di pensione e l’onere contributivo sarà ripartito per 1/3 a carico del prestatore e per 2/3 a carico del committente. Il Committente deve effettuare Comunicazione Obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego e deve iscrivere il Prestatore nel Libro Unico del Lavoro come avviene per i lavoratori parasubordinati e dipendenti.

[divider style=”with-link-to-top” color=”#f4d522″] IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (VOUCHER)

Riguarda  prestazioni  meramente  accessorie ed occasionali  non  riconducibili  a  tipologie  contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, i cui compensi sono del tutto esenti ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato. Per tali prestazioni il D.lgs. 276/03 (riformato pesantemente nel 2012) ha  previsto  un  meccanismo  di  tutela  assicurativa  e  previdenziale  del  tutto  innovativo, grazie al sistema dei cd. buoni lavoro o voucher. Il pagamento della prestazione lavorativa avviene mediante la corresponsione di Voucher/Buoni lavoro: ogni buono corrisponde ad una prestazione di un’ora di lavoro ed ha un valore nominale di Euro 10,00. Ogni buono è numerato e datato ed una durata di validità di 30 giorni dall’emissione (per ora tale limitazione non è in vigore). Ad oggi, marzo 2013, si è in attesa di apposito decreto che modificherà il valore nominale, attiverà la limitazione dei 30 giorni dall’emissione e stabilirà adempimenti telematici per l’emissione dei buoni in oggetto.

LIMITI: Il limite economico (per ogni lavoratore) è di Euro 5000 euro per anno solare (netti, per cui parliamo di 6600 euro lordi) con “riferimento alla totalità dei committenti” (ante riforma 2012 il limite di € 5000  era per singolo committente). Attualmente il lavoro occasionale accessorio può essere svolto: –          Per qualsiasi attività lavorativa –          In qualsiasi settore produttivo –          Da parte di qualsiasi soggetto prestatore di lavoro

Tuttavia, qualora il cliente / committente:

A) sia IMPRESA o PROFESSIONISTA il limite è ridotto ad Euro 2000 (netti) per lavoratore da ciascun committente, fermo restando il limite dei 5000 euro netti per anno solare in capo al lavoratore.

B) operi in AGRICOLTURA vige una normativa speciale: il lavoro accessorio può essere prestato per attività agricole di carattere stagionale da pensionati o da giovani entro i 25 anni, compatibilmente con i propri impegni scolastici se iscritti ad un ciclo di studi presso un qualsiasi istituto di qualsiasi ordine e grado, o in qualunque periodo se universitari. Oppure, indipendentemente dal soggetto prestatore di lavoro occasionale, la prestazione può essere resa a produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o in caso di inizio attività prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 7000 euro; in questo caso però, le prestazioni non possono essere rese da soggetti che l’anno precedente erano iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

C) Sia una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  vige una normativa speciale: la P.A. può utilizzare prestatori di lavoro accessorio, a condizione che vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale ed il patto di stabilità interno, se previsto.

[note color=”#FFCC00″]Il lavoro accessorio è utilizzabile solo per prestazioni svolte direttamente a favore dell’utilizzatore finale della prestazione. Non è possibile ricorrere al lavoro accessorio tramite intermediari di qualsiasi natura*.[/note]

*ad eccezione delle attività degli steward per le società calcistiche.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il mancato rispetto del limite economico comporta la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma soltanto nel caso in cui il prestatore venga impiegato da un’impresa  o da un lavoratore autonomo in un’attività funzionale all’attività di impresa (non è suscettibile di trasformazione il lavoratore occasionale utilizzato da un’impresa manifatturiera, per esempio, per curare il giardino della stessa). Il committente, in attesa dell’implementazione di un sistema informatizzato che consenta di verificare in tempo reale il rispetto dei limiti economici, può (a nostro avviso deve) richiedere al lavoratore un’autodichiarazione ex art. 46, c.1, lett. O DPR 445/2000, nella quale si attesti di non aver ancora superato il limite complessivo dei 5.000 euro. Tale richiesta di autocertificazione è elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al committente, eventuali conseguenze sanzionatorie.

OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI Non vi è nessun obbligo a parte quelli già citati ovvero: – acquisto voucher da parte del committente – rilascio dell’autodichiarazione ex art. 46, c.1, lett. o dpr 445/2000

Cesena 5 Aprile 2013

Articolo Realizzato a Cura di Dott. Marcello Bubani (Dottore Commercialista in Cesena) Dott. Simone Acquaroli (Consulente del Lavoro in Cesena)


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