CARTA CARBURANTE
Imprese e Lavoratori Autonomi per poter detrarre l’Iva e dedurre i costi relativi ai carburanti devono disporre di adeguata documentazione in relazione a tali costi. La scheda carburante è un documento fiscale che -salvo alcune eccezioni (si veda sotto) sostituisce la fattura negli acquisti di carburante per autotrazione (benzina, gpl, metano, diesel,…) presso gli impianti di distribuzione stradale (art. 1, comma 2, del D.P.R. 10/11/1997 n. 444).
CONTENUTO
Gli elementi fondamentali da includere nella scheda sono:
1. gli estremi di individuazione del veicolo
2. gli estremi identificativi del soggetto Iva che acquista il carburante (denominazione/ragione sociale, domicilio fiscale, numero di partita Iva),
3. l’anno e il periodo infrannuale di riferimento (mensile o trimestrali)
4. la data del rifornimento
5. l’importo da pagare
6. gli estremi identificativi del distributore
7. l’ubicazione dell’impianto di distribuzione
8. la firma del gestore dell’impianto di distribuzione
9. chilometri percorsi alla fine del periodo di riferimento (limitatamente per le imprese, non per i professionisti)
Nel caso di auto utilizzata in servizio da un lavoratore dipendente, la scheda carburante deve riportare anche:
10. l’intestazione contestuale dell’impresa/ente/studio
11. del dipendente.
[note color=”#ffefb2″]
[service icon=”moon-pencil-5″ size=”36″ color=”#ffb700″ title=”Richiedi il Modello”] Lo studio fornisce ai clienti il modello di carta carburante in formato elettronico, da personalizzare coi propri dati e da stampare
[/service]
[/note]
QUANDO OCCORRE LA FATTURA?
In alcuni particolari casi è precluso l’utilizzo della scheda per certificare gli acquisti di carburante.
In particolare:
L’art. 6 del DPR n. 444/97 stabilisce che la scheda non può essere utilizzata per gli acquisti effettuati da :
- Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari ed enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
- autotrasportatori di cose per conto terzi. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.2.2006, n. 6/E, l’esclusione dall’utilizzo della scheda non opera con riguardo agli acquisti effettuati da parte degli autotrasportatori di cose in conto proprio;
La citata C.M . n. 205/E stabilisce che la scheda non può essere utilizzata per gli acquisti:
- effettuati sulla base di un contratto di netting (tale contratto prevede che il gestore dell’impianto di distribuzione di carburante, a fronte di un corrispettivo, esegue a favore della società petrolifera una serie di cessioni periodiche e continuative di carburanti alle imprese convenzionate con la società petrolifera, che, a loro volta, hanno stipulato un contratto di somministrazione con tale ultima società);
- non effettuati presso impianti stradali di distribuzione;
- effettuati presso impianti stradali di distribuzione ma non destinati all’autotrazione (è il caso, ad esempio, del carburante utilizzato per i motori fissi) o dei quali tale destinazione non può essere constatata al momento dell’acquisto;
- effettuati in mancanza del personale addetto alla distribuzione (è il caso, ad esempio, dei rifornimenti effettuati durante l’orario di chiusura dell’impianto, attraverso il sistema “self-service”).
Nel caso di fornitura tramite SELF SERVICE non è possibile utilizzare la carta carburante, occorre pertanto richiedere la fattura al titolare dell’impianto di distribuzione. In assenza di personale che possa rilasciare tale documento, possono essere utilizzati i buoni consegna emessi dagli apparecchi automatici, da inviare ai gestori per richiedere successivamente la fattura.
SANZIONI PER CARTA CARBURANTE NON VERITIERA
Si ricorda che costituisce reato di dichiarazione fraudolenta, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.74/00, la falsificazione del contenuto della scheda carburante riportando dati non veritieri.
[pullquote align=”left”] Corte di Cassazione, Sentenza n.912, 13/01/2012: …dagli accertamenti effettuati, infatti, era risultato che gran parte della documentazione utilizzata per giustificare l’esistenza di costi portati in deduzione e relativi ad acquisto di carburante era risultata falsa. In particolare nella scheda carburante non erano riportati i chilometri percorsi, l’esame documentale attestava la percorrenza ben diversa dal consumo medio dichiarato dalla casa costruttrice della vettura, i soci dell’impianto di rifornimento della benzina avevano disconosciuto le proprie firme e la propria calligrafia e il rifornimento risultava effettuato in date in cui l’impianto, privo di erogatori self service, era chiuso…[/pullquote]