L’Associato in partecipazione può accedere al Regime di Vantaggio?
Fra i requisiti più delicati per l’accesso al “Regime fiscale di Vantaggio” [1] vi è quello è di non aver svolto altra attività in proprio nel triennio precedente. [quote author=”Requisito art. 27 c. 2 lett. a “] Il beneficio […] 1 e’ riconosciuto a condizione che […] il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attivita’ di cui al comma 1, attivita’ artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;e[/quote] Il fatto di aver PERCEPITO somme in qualità di “ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE” con apporto di solo lavoro da un’altra attività economica, rappresenta una causa di esclusione dal regime? La Circolare n. 17/E del 30.5.2012 al punto n. 2.2.1 dispone che “Non è escluso dal regime in parola l’associato in partecipazione di solo lavoro, atteso che il suo reddito non è qualificabile come reddito derivante dallo svolgimento di una attività artistica o professionale come definita dall’articolo 53, comma 1, del Tuir.” Proseguendo la medesima circolare afferma dopo una lunga disamina, che “è evidente la volontà del legislatore di evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta ed imputabili al medesimo contribuente siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione“, contraddicendo parzialmente quanto affermato in precedenza. Coordinando le due affermazioni si evince, che:
[box title=”IN SINTESI” color=”#efba75″] L’associato in partecipazione PUO’ accedere al REGIME DI VANTAGGIO
- se ha percepito redditi da apporto di solo lavoro negli anni precedenti
- non può accedervi se nell’anno in corso ha già percepito utili da associazione in partecipazione (dovrà eventualmente attendere l’esercizio successivo per l’apertura della posizione)
[/box] [1] Regime fiscale di Vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98