Confronto fra lavoro autonomo occasionale, collaborazioni occasionali marginali, lavoro accessorio

Molti strumenti e poca chiarezza:

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE COLLAB. OCCASIONALI MARGINALI,
o LAVORO ACCESSORIO ?


Molte delle realtà produttive del paese, in risposta alla persistente crisi economica, hanno ridotto drasticamente i costi fissi ed in particolare il personale dipendente. La capacità produttiva conseguentemente ridotta rischia talvolta di non riuscire a soddisfare i picchi di domanda salutari. labirinto[1] In tale contesto assumono rilevanza gli strumenti contrattuali in assoluto più flessibili, ovvero quelli caratterizzati dalla occasionalità della prestazione. Nel nostro ordinamento vi è una disciplina frammentata e settoriale di tali fenomeni, e spesso si applicano forme contrattuali speciali rispetto alla macrocategoria di appartenenza. A tal fine ci si propone comparare le forme più affini, ovvero:

Si propone la seguente tavola sinottica, e di seguito gli approfondimenti per ciascuna tipologia contrattuale:

Tavola sinottica di confronto fra Lavoro autonomo occasionale, Collaborazioni occasionali marginali, Lavoro Accessorio – LAVORO ACCESSORIO

 

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è quel soggetto che svolge, a favore di un committente, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun collegamento con la struttura organizzativa del committente.

Il rapporto fra tale soggetto e il proprio cliente, è il contratto d’opera (art. 2222 cod. civ. e seguenti) che non necessita di forma scritta e può essere anche verbale. La prestazione si contraddistingue per la natura del tutto occasionale della stessa a differenza del lavoratore autonomo (abituale, dotato di partita iva), non vi è il requisito della prevalenza e della professionalità (non occorre dunque la partita iva).

Esempio: la creazione di un sito internet può rientrare nella casistica del lavoro autonomo occasionale nel momento in cui il soggetto non svolge abitualmente tale attività e non è legato al committente da un rapporto di carattere continuativo. Diversamente, la manutenzione del medesimo sito può inquadrarsi in una collaborazione coordinata e continuativa per la ripetizione nel tempo delle prestazioni. In ultimo, se le prestazioni descritte (creazione sito e manutenzione dello stesso) rientrano nell’attività professionale del lavoratore si realizza l’ipotesi del lavoro autonomo abituale.

OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVIPer il lavoratore i redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati come “redditi diversi” (art. 67 c. 1 lett. l. del TUIR), sono soggetti a ritenuta d’acconto e devono essere dichiarati in sede di dichiarazione dei redditi. Se il lavoratore autonomo occasionale percepisce complessivamente (anche da più clienti) nell’anno oltre Euro 5000 lordi (ovvero 4000 se soggetti a ritenuta) deve iscriversi alla gestione separata inps, con obblighi di ritenuta contributiva oltreché fiscale a carico del committente (dell’azienda cliente).

Per il Committente, sussistono diversi obblighi. Alcuni dipendono dalla natura del cliente stesso: – il cliente non privato (ovvero dotato di partita iva, società, condominio o associazione, … ) ha l’obbligo di operare un ritenuta irpef del 20% sui compensi pagati al lavoratore autonomo occasionale. – I clienti privati non hanno invece tale obbligo. Inoltre se il lavoratore ha realizzato (o realizza per effetto del compenso) nell’anno un reddito superiore ad Euro 5.000 (anche se per effetto di prestazioni fornite a più committenti) egli deve iscriversi alla gestione separata inps, e assoggettare i compensi (eccedenti detta soglia) alla contribuzione previdenziale con aliquota del 27,72% del compenso (o del 20% se il prestatore risulta iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria o è titolare di pensione -aliquote in vigore per il 2013-). L’onere contributivo deve essere poi ripartito per 1/3 a carico del prestatore e per 2/3 a carico del committente.La circolare inps n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione, pertanto, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo. L’art. 71, c. 2 del tuir dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione: l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

COLLABORAZIONI OCCASIONALI MARGINALI

Sono tali le collaborazioni parasubordinate di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e con una retribuzione non superiore a € 5000, sempre con lo stesso committente. Non è prevista la forma scritta ma è consigliabile, ed è utile indicare nel contratto lo scopo e l’oggetto del contratto, il tipo e la modalità della prestazione che il collaboratore si impegna a svolgere senza vincolo di subordinazione e l’ammontare del compenso.

OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI Il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione Separata Inps. Le aliquote in vigore sono quelle del 27,72% o del 20% (aliquote in vigore per il 2013) se il prestatore risulta iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria o è titolare di pensione e l’onere contributivo sarà ripartito per 1/3 a carico del prestatore e per 2/3 a carico del committente. Il Committente deve effettuare Comunicazione Obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego e deve iscrivere il Prestatore nel Libro Unico del Lavoro come avviene per i lavoratori parasubordinati e dipendenti.

IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (VOUCHER)

Riguarda  prestazioni  meramente  accessorie ed occasionali  non  riconducibili  a  tipologie  contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, i cui compensi sono del tutto esenti ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato. Per tali prestazioni il D.lgs. 276/03 (riformato pesantemente nel 2012) ha  previsto  un  meccanismo  di  tutela  assicurativa  e  previdenziale  del  tutto  innovativo, grazie al sistema dei cd. buoni lavoro o voucher. Il pagamento della prestazione lavorativa avviene mediante la corresponsione di Voucher/Buoni lavoro: ogni buono corrisponde ad una prestazione di un’ora di lavoro ed ha un valore nominale di Euro 10,00. Ogni buono è numerato e datato ed una durata di validità di 30 giorni dall’emissione (per ora tale limitazione non è in vigore). Ad oggi, marzo 2013, si è in attesa di apposito decreto che modificherà il valore nominale, attiverà la limitazione dei 30 giorni dall’emissione e stabilirà adempimenti telematici per l’emissione dei buoni in oggetto.

LIMITI: Il limite economico (per ogni lavoratore) è di Euro 5000 euro per anno solare (netti, per cui parliamo di 6600 euro lordi) con “riferimento alla totalità dei committenti” (ante riforma 2012 il limite di € 5000  era per singolo committente). Attualmente il lavoro occasionale accessorio può essere svolto: –          Per qualsiasi attività lavorativa –          In qualsiasi settore produttivo –          Da parte di qualsiasi soggetto prestatore di lavoro

Tuttavia, qualora il cliente / committente:

A) sia IMPRESA o PROFESSIONISTA il limite è ridotto ad Euro 2000 (netti) per lavoratore da ciascun committente, fermo restando il limite dei 5000 euro netti per anno solare in capo al lavoratore.

B) operi in AGRICOLTURA vige una normativa speciale: il lavoro accessorio può essere prestato per attività agricole di carattere stagionale da pensionati o da giovani entro i 25 anni, compatibilmente con i propri impegni scolastici se iscritti ad un ciclo di studi presso un qualsiasi istituto di qualsiasi ordine e grado, o in qualunque periodo se universitari. Oppure, indipendentemente dal soggetto prestatore di lavoro occasionale, la prestazione può essere resa a produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o in caso di inizio attività prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 7000 euro; in questo caso però, le prestazioni non possono essere rese da soggetti che l’anno precedente erano iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

C) Sia una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  vige una normativa speciale: la P.A. può utilizzare prestatori di lavoro accessorio, a condizione che vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale ed il patto di stabilità interno, se previsto.

Il lavoro accessorio è utilizzabile solo per prestazioni svolte direttamente a favore dell’utilizzatore finale della prestazione. Non è possibile ricorrere al lavoro accessorio tramite intermediari di qualsiasi natura*.

*ad eccezione delle attività degli steward per le società calcistiche.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il mancato rispetto del limite economico comporta la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma soltanto nel caso in cui il prestatore venga impiegato da un’impresa  o da un lavoratore autonomo in un’attività funzionale all’attività di impresa (non è suscettibile di trasformazione il lavoratore occasionale utilizzato da un’impresa manifatturiera, per esempio, per curare il giardino della stessa). Il committente, in attesa dell’implementazione di un sistema informatizzato che consenta di verificare in tempo reale il rispetto dei limiti economici, può (a nostro avviso deve) richiedere al lavoratore un’autodichiarazione ex art. 46, c.1, lett. O DPR 445/2000, nella quale si attesti di non aver ancora superato il limite complessivo dei 5.000 euro. Tale richiesta di autocertificazione è elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al committente, eventuali conseguenze sanzionatorie.

OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI Non vi è nessun obbligo a parte quelli già citati ovvero: – acquisto voucher da parte del committente – rilascio dell’autodichiarazione ex art. 46, c.1, lett. o dpr 445/2000

Cesena 5 Aprile 2013

Articolo Realizzato a Cura di Dott. Marcello Bubani (Dottore Commercialista in Cesena) Dott. Simone Acquaroli (Consulente del Lavoro in Cesena)

17 Commenti
  1. Davide 18-10-2013a 20:53

    Un chiarimento sul “Lavoro autonomo occasionale”
    Ho contattato l’INPS per sapere se i 5.000 euro oltre i quali bisogna iscriversi alla Gestione Separata sono lordi o netti ( 4.000 + 20% r.a.)come dice l’articolo. La risposta è stata che la normativa INPS non lo stabilisce,vedi…
    https://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=5649&iMenu=1&iNodo=5649&p1=2
    Comunque nel mio caso ho percepito 5.000 euro netti.Devo iscrivermi alla gestione separata?
    ……molti strumenti e poca chiarezza.
    Grazie in anticipo per la risposta.

  2. admin 10-11-2013a 15:38

    Si, deve fare l’iscrizione, a mio avviso i 5000 sono lordi.

    Il suo cliente doveva farle una ritenuta.

  3. ANTONIO 3-01-2014a 18:19

    Buonasera Dottore,
    sono titolare di un piccolo supermercato, io stesso svolgo la mansione di cassiere, avrei necessità di sapere se potrei sfruttare il contratto di lavoro autonomo occasionale per una persona che mi sostituirebbe alla cassa quando arriva la merce perchè vorrei occuparmi io stesso del controllo di quest’ultima. Per essere più precisi la merce da controllare mi arriva 2 volte al mese e quindi durante l’anno avrei bisogno di circa 24 giorni di collaborazione occasionale.

    Cordiali saluti
    Antonio

    • admin 3-01-2014a 18:39

      Buonasera Antonio, a mio avviso LA PRESTAZIONE OCCASIONALE non è lo strumento corretto.
      Mancano in particolare la OCCASIONALITA’ della prestazione (è una prestazione continuativa) e la PRESTAZIONE INTELLETTUALE che caratterizza il LAVORO AUTONOMO (es. una consulenza).

      A mio avviso è più adeguato il LAVORO ACCESSORIO, ovvero il compenso tramite VOUCHER. In ogni caso la invito a contattare il suo Consulente del Lavoro, (o l’associazione di Categoria che le tiene le paghe) per gli opportuni dettagli operativi. Nel caso intendesse affidarsi al Nostro Studio sarò lieto di studiare assieme a lei ed al Nostro Consulente del Lavoro la soluzione più opportuna alle Sue esigenze aziendali.

  4. Maria 16-04-2014a 16:28

    Buonasera, nella mia società capita di utilizzare dei lavoratori autonomi per dei servizi per nostri clienti. Il nostro commercialista si ostina a non fare nessuna distinzione tra le diverse tipologie di prestazione, dice semplicemnete che per il tipo di lavoro che facciamo (formazione e consulenza) le prestazioni non devono superare il limite di € 2.000 lorde. In questo modo siamo costretti a fare una serie di contrattini a progetto non potendo neanche accontentare il lavoratore dal punto di vista del percepito.

    Ora, ad esempio, dovrei ingaggiare un giornalista senza partita IVA per n. 3 congressi medici da seguire (per un totale di circa 30 giorni lavorativi). Che tipologia di accordo posso stipulare? Una collaborazione occasionale? e per quale importo?

    Dopo la Riforma Fornero, regna il caos su questo ambito, io ho chiesto a diversi consulenti, ma tutti mi rimandano a pagine internet (che so travare da sola) e che non dissipano i miei dubbi.

    Potete darmi delucidazioni? Grazie

    • admin 16-04-2014a 18:50

      Ma con i soggetti in questione quale formula usa, il voucher? In tal caso credo che il consiglio del suo consulente sia corretto.

      In ogni caso io girerei la frittata. Se i servizi vanno ai clienti dell’azienda medica, perché semplicemente non fa emettere fattura dal giornalista alla cliente stesso? Così ottiene tanti fatturine a tanti clienti e lei continua a fornire il servizio..

  5. ANGELO GABRIELE Dr. FIERRO 30-04-2014a 17:54

    Salve,
    sono un pensionato statale di 73 anni e svolgo l’attività di Scultore professionale.
    Fino all’anno scorso ero in Regime di Contribuenti minimi per non aver superato i 30.000 Euro annui, e avevo anche la partita I.V.A che ho chiuso .Attualmente ho fatto una scultura per un Comune e mi hanno chiesto una dichiarazione se sono ESENTE da IVA per farmi il pagamento dei compensi che ammontano a Euro 6.000 lordi e 5.000 al netto della ritenuta del 20% . Vorrei sapere per cortesia :
    1 ) – se dovessi vendere una scultura o farne altre su commissione magari per privati, i compensi andrebbero a sommarsi nell’anno a questi 6.000 Euro obbligandomi anche all’iscrizione alla gestione obbligatoria INPS?
    2 ) sono esente dall’IVA in queste fattispecie ?

    3 ) I costi sotenuti tramite scontrini fiscali e a volte con fatture , sono tutti detraibili ?

    Grazie
    Cordialmente
    Angelo Gabriele Dr.Fierro

    • admin 13-05-2014a 11:46

      1 – A mio avviso si.
      2 – lei attualmente non è un soggetto passivo iva, occorre fare una valutazione caso per caso sulla occasionalità delle sue prestazioni
      3 – In teoria con scontrino solo se di tipo “parlante”, con fattura si. In pratica quasi nessuno indica i costi per l’attività professionale individuale.

  6. silvia 22-09-2014a 18:42

    Buongiorno,
    Lavoro per due committenti come lavoratore autonomo occasionale con ritenuta d’acconto. Il primo committente mi paga tramite i vouchers (lavoro accessorio) e il secondo tramite bonifico su conto corrente (collaborazione autonoma occasionale). Finora dal primo committente ho ricevuto circa €2000 lorde in vouchers mentre dal secondo €3800 lorde tramite bonifico. Il totale è quindi €5800 lorde (superando così il limite di €5000 lorde nell’anno solare. Mi è stato detto che dopo questo limite l’agenzia delle entrate potrebbe chiedermi di aprire la partita IVA. Io però ho letto che i vouchers non sono soggetti a imposizione fiscale (sono esenti da irpef e non vanno dichiarati nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche Ise ed Isee). Quindi non capisco perché dovrebbero essere dichiarati sul modello Unico. Inoltre il limite di reddito per l’anno 2014 con il sistema vouchers è stato stabilito a 5.050 nette (6.660 lorde) e quindi già superiore al limite di €5000 per la partita IVA. Non capisco se devo dichiarare solo il reddito percepito tramite bonifico ma, soprattutto, se potrebbe arrivarmi una multa per non aver aperto la partita IVA. Inoltre nessuno dei due committenti ha ancora raggiunto il limite di €5000 per il versamento dei contributi INPS. Dovrò versarli io a fine anno? Sono iscritta alla gestione separata dall’anno scorso in cui però lavoravo per un solo committente che mi ha regolarmente versato i 2/3 dei contributi al superamento dei €5000 euro). Premetto che sia l’INPS che l’agenzia delle entrate non hanno saputo rispondermi. Gtazie per l’aiuto

    • admin 23-09-2014a 16:32

      Dai suoi quesiti mi pare ci sia un po di confusione. La invito a contattarmi direttamente in ufficio così le spiego telefonicamente.

      In sintesi comunque:
      A) il limite di 5000 non cumula i dure redditi, quindi riguarda solo quelli che lei chiama “con bonifico”.
      B) al superamento non deve aprire partita iva (non ci sono sanzioni), ma iscriversi all’inps gestione separata inps. Poiché lo ha già fatto l’anno scorso, da quest’anno doveva applicare l’inps anche sui “primi 5000 euro”.

  7. francesca 26-09-2014a 15:31

    Buongiorno,
    mi riallaccio alla questione voucher. Sono una libera professionista iscritta alla gestione separata come traduttrice e interprete nel regime dei minimi. Talvolta ho necessità di impiegare collaboratori esterni, ma il commercialista dice che posso ricevere solo un paio di fatture l’anno e solo da collaboratori col mio stesso regime.

    Mi chiedo, quindi, se per ovviare al problema, sia possibile utilizzare i voucher per quei lavoratori che non hanno partita iva o anche per chi ce l’ha con altri regimi e mi sembra chiaro che si possa fare (con un limite di 2000€ per ogni collaboratore).

    Ora: la somma di voucher che io acquisterei, mi va ad aumentare il fatturato e quindi concorre ai 30mila? Inoltre, come avviene la tassazione?Se non ho capito male, tali voucher sono già “tassati” al 25%, quindi, se rientrano nel mio lordo, verrebbero nuovamente tassati con un’aliquota del 27,72%?

    Mentre immagino che l’importo stesso in voucher si possa detrarre come spesa per la mia attività. al 100% o come i beni promiscui?

    Grazie per la collaborazione.

    • admin 26-09-2014a 15:55

      Gent.ma Francesca, non ho compreso esattamente la sua richiesta:
      A) Se vuole sapere può avere collaboratori occasionali da remunerare con voucher (pur essendo lei nel Regime di Vantaggio), la risposta è affermativa come può vedere nel link sottostante:
      http://www.fiscooggi.it/posta/contribuenti-minimi-e-voucher-lavoro . In ogni caso è opportuno lo faccia con moderazione, ed i costi che sostiene per acquistarli sono deducibili.

      B) Se vuole sapere se LEI può ricevere voucher come pagamento per le sue prestazioni professionali di traduzione, la risposta è no, perché le prestazioni professionali occasionali che Lei intende svolgere sono attratte dal reddito di lavoro autonomo (in sostanza deve fatturarle con la partita iva).

      Spero di aver interpretato correttamente le sue richieste e sciolto i suoi dubbi. In ogni caso le consiglio di confrontarsi con il suo consulente in maniera precisa. Il nostro studio rimane a disposizione qualora avesse ulteriori esigenze.

  8. silvia 29-09-2014a 16:27

    Buongiorno,
    La ringrazio per la pronta risposta e le chiedo scusa se l’email era confusa.
    Se ho capito bene: A) I vouchers non vanno dichiarati su Unico (non si cumulano con gli altri redditi e quindi non concorrono a determinare l’imponibile irpef).
    Invece non capisco B) “Poiché si è iscritta alla gestione separata l’anno scorso, da quest’anno doveva applicare l’inps anche sui “primi 5000 euro”. Da quello che so i primi €5000 sono una soglia di esenzione per tutti (l’anno scorso ho guadagnato €10.500 circa lorde e l’agenzia per cui lavoro mi ha pagato i contributi inps solo sulla cifra eccedente i €5000). Quest’anno non arriverò a superare €5000 di reddito totale (se non devo cumulare i vouchers)e quindi non capisco perchè devo pagare i contributi.
    Grazie anticipatamente per la sua risposta

  9. arianna mancini 18-10-2014a 21:41

    Salve,
    sono una dipendente pubblica e sono stata autorizzata dalla mia azienda ad effettuare docenze per una societa’ privata. La retribuzione è stata la seguente:

    compenso 700 euro lordi
    rimborso spese 150 euro

    Dovendo rilasciare la ricevuta per prestazione occasionale come devo calcolare la ritenuta d’acconto? la calcolo solo sui 700 o sull’importo complessivo di 850? La società mi chiede di inserire accanto alla voce rimborso spese la dicitura ex art. 10 dpr 633/72 ma io credo che tale esenzione valga solo per chi ha p.iva, per noi anche sul rimborso spese va calcolata la ritenuta. Sbaglio?
    Grazie mille

    • admin 27-10-2014a 10:15

      La risoluzione n. 49/E del 2013 espone il parere dell’Agenzia delle Entrate sul suo dubbio:
      Il rimborso spese relativo a una prestazione di lavoro occasionale, tenuta da un professionista che non svolge attività abituale di lavoro autonomo, non rende necessarie ritenute alla fonte.
      L’art 10 del dpr 633 non è da citare, in quanto la sua prestazione è fuori campo iva (non è esente art. 10 -fattispecie differente-)

  10. Lorenzo 2-11-2015a 09:43

    Buongiorno,
    sono un lavoratore dipendente nel settore pubblico e sono stato autorizzato quest’anno a svolgere attività occasionali per più committenti. A Settembre risulto già aver riscosso dalle attività occasionali più di 7000 euro nette. Cosa devo fare? Pagare la gestione separata per la quota eccedente i 5000? Dovevo avvertire il/i committente/i del superamento di tale soglia? Non l’ho fatto che faccio? Grazie in anticipo.

    • admin 2-12-2015a 11:03

      Deve iscriversi alla GS inps ed avvisare il committente.

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