Regime delle Nuove Iniziative Produttive

novembre 2, 2009

A favore di imprenditori e professionisti che iniziano una nuova attività la Legge n. 388 del 2000 (art. 13) prevede un regime fiscale agevolato con il quale, in luogo della tassazione oridnaria, si applica una tassazione ridotta, e sono previsti adempimenti contabili e fiscali minimali a carico del contribuente (c.d. Regime agevolato delle nuove iniziative produttive, chiamato anche “forfettino”).Con  il regime fiscale in oggetto, la tassazione ordinaria del reddito ai fini IRPEF e le addizionali regionali e comunali sono sostituite da una tassazione ad aliquota agevolata del 10% e vi sono una serie di semplificazioni contabili.
 Tale opzione ha una durata massima di tre anni, a meno che non si decada dal regime o non si revochi l’opzione durante il triennio.

BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE (requisiti)
Le persone fisiche che iniziano un’attività di lavoro autonomo o d’impresa (individuale) possono avvalersi del regime fiscale agevolato, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti :

  1. non abbiano esercitato nei tre anni precedenti all’inizio della nuova iniziativa attività d’impresa o professionali. Si noti inoltre che la nuova attività intrapresa non può essere prosecuzione di un’attività precedentemente esercitata, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente. 
  2. l’ammontare dei ricavi non deve superare il limite di Euro 30.987 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di Euro 61.975 per le imprese esercenti altre attività (es. commercio).

EFFETTI DELL’AGEVOLAZIONE SULLE IMPOSTE
In luogo della tassazione ordinaria (irpef e addizionali comunali e regionali) la persona è soggetta ad una imposta sostitutiva del 10%.
Si noti che:
-  applicando il regime in oggetto non sono ammesse deduzioni per carichi di famiglia, deduzioni e detrazioni per oneri, a meno che non siano registrati redditi di altra natura.
- i contributi previdenziali non sono deducibili dal reddito su cui si applica l’imposta sostitutiva.
- coloro che optano per il regime in esame sono soggetti agli studi di settore, ad esclusione del primo periodo d’imposta in cui viene iniziata l’attività.

EFFETTI DELL’AGEVOLAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI
I contribuenti che si avvalgono del regime agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:

  • registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF), dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • liquidazioni e versamenti periodici dell’IVA;
  • versamento dell’acconto annuale dell’IVA;
  • versamento delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF.

Restano fermi i seguenti obblighi:

  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
  • presentazione delle dichiarazioni annuali;
  • versamento annuale dell’IVA, sul quale non sono dovuti interessi;
  • versamento dell’acconto e del saldo dell’IRAP;
  • versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell’IRAP;
  • tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d’imposta.
  • I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Le fatture emesse devono inoltre riportare la descrizione dei motivi che esonerano il committente dal fungere da sostituto.

CESSAZIONE DEL REGIME AGEVOLATO
Il regime cessa di avere efficacia:

  1. dal periodo d’imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti stabiliti dal comma 2, lett. c) in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino Euro 46.481 per l’attività professionale o artistica, Euro 46.481 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, Euro 92.962 per le imprese esercenti altre attività);
  2. dallo stesso periodo d’imposta, nell’ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il cinquanta per cento.

Non ci sono articoli correlati.

Comments

4 Responses to “Regime delle Nuove Iniziative Produttive”

  1. Danilo Sbrighi on giugno 28th, 2011 11:09

    Se apro la partita iva il 30 luglio e faccio ricavi per 20.000 euro, il limite dei ricavi è superato o no? In pratica il limite è in proporzione alla durata dell’anno?

  2. Dott. Bubani on giugno 28th, 2011 11:13

    Spett.le Danilo Sbrighi, con riferimento al suo quesito la informo che nel regime delle NUOVE INIZIATIVE il limite dei ricavi non è ragguagliato ad anno, pertanto può beneficiare dell’agevolazione.

    Si veda in tal senso il punto 10 della Circolare del 20/06/2002 n. 55

    D: Tra i requisiti oggettivi per fruire dell’agevolazione di cui all’art.
    13 della legge n. 388 del 2000 e’ previsto che non debba essere superato
    un determinato limite di compensi e ricavi annui.
    Detto limite non risulta debba essere ragguagliato ad anno ne’ dalla
    lettera della legge ne’ dalle successive circolari.
    Si chiede di conoscere se sia possibile fruire dell’agevolazione
    nell’ipotesi in cui si inizi l’attivita’ il primo febbraio e fino al 31
    dicembre sia stato conseguito un totale di ricavi di L.58.000.000.

    R: L’articolo 13, comma 2, lettera c) della legge 28 dicembre 2000, n.
    388, stabilisce, tra le condizioni per fruire del regime agevolato, che
    “sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore
    a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60
    milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a
    lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita’”.
    La norma non stabilisce che l’ammontare dei compensi o ricavi debba
    essere ragguagliato ad anno; pertanto, nel caso prospettato, deve farsi
    riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo 1 febbraio – 31 dicembre.

  3. vanessa on dicembre 2nd, 2011 12:35

    Salve avrei un dubbio :
    essendo un agente in attività finanziaria nonché consulente, vorrei sapere come mi devo comportare riguardo l’ iva … in tal senso :
    se la maggior parte delle mie fatture sono soggette a ritenuta d’acconto pari al 23% sul 50% e faccio qualche ( poche) fattura con iva al 21% derivante da prestazioni di consulenza, come mi devo comportare? dovrò versare ovviamente l’iva incassata , ma per l’iva pagata suglia acquisti fatti e le fatture ricevute??? vado a credito o no??
    Inoltre volevo sapere quali siano le scadenze relative al mio regime, in quanto ho iniziato ad operare a febbraio 2011
    La ringrazio Anticipatamente

  4. Dott. Bubani on dicembre 3rd, 2011 12:05

    La ritenuta e l’iva sono attinenti a due imposte separata (la ritenuta è legata all’IRPEF).

    Se l’iva addebitata ai clienti è superiore a quella sulle fatture di acquisto deve versarla entro il 16/3 oppure assieme al saldo delle imposte sui redditi 16/6 con una lieve maggiorazione.
    Nel caso in cui l’iva addebitata sia inferiore a quella sugli acquisti lei è a credito.

    Cordiali Saluti

    Marcello Bubani.

Got something to say?





Servizi “tradizionali”…

- Tenuta della Contabilità
- Dichiarazioni dei Redditi
- Studi di Settore
- Consulenza Societaria
- Privacy

…e servizi “avanzati”

- Analisi di Bilancio
- Business Plan
- Bilancio Consolidato
- Operazioni Straordinarie
- Due Diligence